Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 696 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è rivolto alla riforma della sentenza n. 2717/2004, con la quale il TAR per la Sicilia, sezione di Catania, ha accolto il ricorso della odierna appellata contro il provvedimento del Dirigente regionale dei beni culturali ed ambientali, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.022,68, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999, a titolo di indennità per danno al paesaggio – ritenuto di lieve pregiudizio all’ambiente vincolato – causato dalla realizzazione di opere abusive.

Il fatto che aveva dato occasione al provvedimento era stato la richiesta avanzata dalla ricorrente signora Ti. – dopo l’acquisto del fabbricato – della concessione edilizia per la realizzazione di alcune opere e dal collegato conseguente accertamento che l’intero fabbricato era stato a suo tempo realizzato senza la previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa. Lamentava la ricorrente che la sanzione era relativa ad un fabbricato costruito in base a concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Siracusa nel 1955 e da lei acquistato nel 2001.

Deduceva, pertanto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 D.Lgs. n. 490/1999; violazione del principio della personalità delle sanzioni amministrative; eccesso di potere per carenza di istruttoria sotto vari profili specifici; estinzione del potere sanzionatorio per prescrizione del credito; violazione delle norme sull’avviso di avvio del procedimento.

Il TAR accoglieva il ricorso sulla base del motivo (assorbente) che all’epoca in cui era stata richiesta e rilasciata la concessione edilizia per l’immobile edificato, l’autorizzazione della Soprintendenza non sarebbe stata necessaria in quanto la zona "non era soggetta ad alcun vincolo".

Contro tale decisione, ha proposto appello l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I., contestando l’errore del Giudice circa la inesistenza del vincolo paesaggistico a fondamento del provvedimento impugnato e riproponendo le ragioni ostative all’accoglimento degli altri motivi di ricorso non tenuti in considerazione dal Giudice di prime cure (perché ritenuti assorbiti).

Si è costituita per resistere l’appellata, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e riproponendo comunque le ulteriori censure proposte con il ricorso originario.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Ha errato invero il Giudice di prime cure nel considerare inesistente – all’epoca della originaria edificazione del fabbricato – il vincolo paesaggistico in oggetto.

Esso – relativo alla zona denominata "Neapolis-Epipoli-Belvedere" – era vigente infatti (come acclarato dalla perizia eseguita per la determinazione dell’indennità irrogata) dal 4 aprile 1955 (e non come erroneamente ritenuto dal Giudice dal 21 aprile 1956). In tale data (4 aprile 1955) si era avuta infatti la pubblicazione all’Albo comunale del verbale redatto dalla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche (come si rileva per altro anche dalla nota 2.04.1955 prot. n. 805 di trasmissione di detto verbale dalla Soprintendenza di Catania al Comune di Siracusa e dall’accluso stralcio del registro di protocollo del Comune medesimo). Ed è principio consolidato che "l’efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, ha inizio secondo una interpretazione ormai pacifica, dal momento in cui, ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, della legge n. 1497/39, l’elenco delle località, predisposto dalla commissione ivi prevista e nel quale è compresa la bellezza di insieme, viene pubblicato nell’albo dei Comuni interessati" (CdS. 1121/2005). Ciò chiarito, consegue la legittimità del provvedimento adottato anche sotto tutti gli altri profili. La sanzione irrogata è relativa alla commissione di un illecito permanente, la cui attualità viene meno (anche questo per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale) solo a seguito di un alternativo fatto: la rimessione in pristino o il pagamento della sanzione irrogata per la commissione di esso. Sanzione a sua volta che – proprio per la natura permanente dell’illecito in questione, grava non solo sull’autore immediato di esso (il costruttore abusivo), ma – oggettivamente (come obligatio propter rem) su tutti i suoi aventi causa, che ne rispondono a causa del loro attuale giovarsi dell’illecito commesso.

Ne consegue la insuperabile esposizione dell’appellata alla sanzione irrogata per la abusiva costruzione intervenuta a suo tempo, a nulla rilevando, ad avviso del Collegio, né la distanza del fatto nel tempo (per la attualità permanente appunto dell’illecito conseguente, che destituisce oltretutto di possibile fondamento anche la pretesa prescrizione del potere sanzionatorio), né la esistenza di un provvedimento concessorio (in quanto illegittimo ed emesso comunque da un’amministrazione diversa da quella competente e perciò non idoneo a fondare alcun possibile affidamento), né un intervenuto acquisto di buona fede (l’atto pubblico che dà titolo all’appellata), anch’esso vanificato dalla natura oggettiva del dovere, che grava infatti sul "proprietario" dell’immobile e non sul "costruttore" di esso.

Non possono trovare accoglimento nemmeno le pretese carenze di motivazione del provvedimento impugnato, giacché esso appare – sotto questo profilo – logico e coerente (anche nella determinazione della sanzione, commisurata, come essa è stata, alla esistenza di un "lieve pregiudizio", dunque adottata in esito ad una valutazione in concreto, condotta secondo un insindacabile apprezzamento tecnico).

E non può trovare ingresso infine nemmeno la censura relativa al mancato avviso di avvio del procedimento, considerata la natura doverosa del provvedimento emanato.

Per tali premesse, l’appello va accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *