Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-09-2011, n. 35378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.E. ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza in data 10.11.2010 con la quale la Corte di Appello dell’Aquila, rilevata la genericità dei motivi, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa in data 23.06.05 dal Tribunale di Pescara a carico del ricorrente, imputato del reato di ricettazione;

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il ricorrente, censura la decisione impugnata:

1) – per violazione dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), atteso che il motivo di appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era specifico in quanto fondato sull’atteggiamento collaborativo dell’imputato: – che aveva consegnato spontaneamente gli occhiali in sede di perquisizione – che aveva fornito ampie spiegazioni sulla provenienza degli stessi – che era appena ventenne;

a fronte di tali specifici motivi la Corte aveva omesso ogni motivazione, limitandosi a ritenere erroneamente l’inammissibilità del gravame;

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

L’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione , che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato , senza cadere nel vizio di aspecificità (Cass. pen. Sez. 4^, 03.07.2007 n. 34270).

Nella specie l’atto di appello conteneva il motivo sopra indicato sul diniego delle attenuanti generiche che era, per un verso, correlato alla decisione impugnata, della quale censurava la mancata motivazione in ordine alla rilevanza del comportamento collaborativo del G. e, per altro verso, era dettagliato invocando la valutazione del giudice di secondo grado sul dato specifico della consegna spontanea degli occhiali all’atto della perquisizione.

Non ricorrevano gli estremi dell’aspecificità, atteso che si lamentava la mancata motivazione del primo giudice su elementi di fatto precisamente indicati ed atteso che l’eventuale infondatezza dei motivi non può condurre, nel giudizio di merito, alla pronuncia di inammissibilità, sicchè il provvedimento della Corte di appello risulta emesso in violazione dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., lett. c).

La violazione di legge comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello dell’Aquila per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *