Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-02-2012, n. 2205

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Dogane elevava il valore dichiarato di un’auto importata dagli Stati Uniti, definita dall’autorità doganale come "auto usata", anche sulla base della dichiarazione fatta dall’importatore, e da quest’ultimo nel ricorso definita come "auto d’epoca".

La Commissione adita rigettava il ricorso. L’appello del contribuente era rigettato con la sentenza in epigrafe che riteneva provata la pretesa tributaria. Avverso tale sentenza, il contribuente propone ricorso con tre motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia in relazione al primo motivo di appello concernente la violazione del combinato disposto degli artt. 78 Regolamento CEE n. 2913 del 1992, 178, 179 e 181-bis Regolamento CEE n. 2454 del 1993.

Il motivo non è fondato. In primo luogo, nel caso di specie non è riscontrabile un’omessa pronuncia, dovendosi, invece, ritenere che il rigetto dell’eccezione sollevata dal contribuente sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza. In secondo luogo, va evidenziato che anche l’orientamento giurisprudenziale più "aperto" al principio di tutela del contraddittorio enunciato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, abbia affermato che "in tema di tributi doganali, il principio stabilito dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 18 dicembre 2008, in causa C- 349/07, secondo cui all’importatore sospettato di aver commesso un’infrazione doganale va concesso un termine, da otto a quindici giorni, per la presentazione delle proprie osservazioni, prima dell’attivazione della procedura di recupero, non si applica nel caso in cui il medesimo fatto è stato valutato nell’ambito di un procedimento penale, in quanto in quel procedimento è pienamente garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio" (Cass. n. 7836 del 2010). Nel caso di specie ricorre l’ipotesi considerata nel sopraenunciato principio essendo stati i fatti oggetto di valutazione nell’ambito di un procedimento penale conclusosi in primo grado con la condanna della contribuente.

Con il secondo motivo, il contribuente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, per aver il giudice di merito ritenuto: a) conforme alla richiamata norma la motivazione dell’avviso di accertamento (risolta per relationem ad atti non allegati); b) legittimo l’addurre ragioni di rettifica diverse da quelle indicate nell’atti impositivo impugnato, consentendo anche la produzione di nuovi elementi di prova; c) e valutato come prove documenti che possono essere considerati solo come indizi.

Il motivo non è fondato. Le eccezioni del contribuente in punto di motivazione dell’atto impositivo sono state valutate dal giudice di merito, che ha evidenziato le carenze dell’accertamento basato "quasi esclusivamente, se non esclusivamente, sul contenuto dei controlli eseguiti presso l’esportatore americano e su quanto emerso nel corso degli stessi". Tuttavia, il giudice del merito non ha ritenuto decisive le rilevate carenze, in quanto quei "fatti" emergenti dai "controlli eseguiti presso l’esportatore americano", hanno trovato rispondenza probatoria nel giudizio in altra documentazione – legittimamente prodotta in giudizio, non trovando applicazione nel giudizio tributario la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), poichè la materia regolata dal D.Lgs. n. 546, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 18907 del 2011) -, alla quale il giudicante ha attribuito, con motivazione esente da critiche, il valore di "conferma" e "riscontro" delle "dichiarazioni rese dall’esportatore americano", dalle quali ha preso fondamento ed origine l’accertamento. Sicchè il motivo viene a risolversi nella richiesta di una revisione del giudizio di merito che è inammissibile in questa sede di legittimità, relativamente ad una sentenza che appare congruamente motivato e che ha affrontato con consapevole valutazione e con completezza la situazione probatoria presente agli atti.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia in merito al quarto motivo di appello concernente la violazione del combinato disposto di cui all’allegato 1^ all’art. 1 del Regolamento CEE n. 2658 del 23 luglio 1987 e del D.L. n. 41 del 1995, art. 39. Il ricorrente lamenta sostanzialmente il mancato riconoscimento che nella fattispecie l’importazione riguardasse una automobile di interesse storico (sinteticamente definita "auto d’epoca") rispetto alla quale avrebbe dovuto applicarsi il Codice NC 9705 e, quindi, l’esenzione dal dazio ai sensi dell’allegato I all’art. 1 del Regolamento CEE n. 2658 del 1997 e l’aliquota IVA del 10% ai sensi del D.L. n. 41 del 1995, art. 39.

Il motivo, che non si presenta con il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo riportato il motivo d’appello per il quale vi sarebbe stata la lamentata omessa pronuncia, è, comunque, infondato. Non solo perchè la natura di "auto d’epoca" è stata dedotta per la prima volta in giudizio (così come inammissibilmente per la prima volta in giudizio è stata dedotta una domanda di rimborso), mentre di tutt’altro tenore era la dichiarazione doganale presentata e della stessa non era stata chiesta la rettifica, che deve ritenersi interdetta dopo l’accertamento a norma dell’art. 65 Regolamento (CE-E) N. 2913/92 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario. Ma anche perchè nessuna prova è stata data dal contribuente che nella specie l’automobile importata avesse tutte la caratteristiche richieste per poter essere considerata, a norma delle disposizioni cui la ricorrente fa riferimento, un’auto di interesse storico.

Tali caratteristiche sono individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 3 dicembre 1998 in causa C-259/97, la quale ha dichiarato che la voce 9705 della NC dev’essere interpretata nel senso che si presume che presentino un interesse storico o etnografico gli autoveicoli i quali:

– si trovino nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore, ecc.;

– abbiano almeno trent’anni e – appartengano a un modello o tipo non più in produzione.

– segnino un passo caratteristico nell’evoluzione delle realizzazioni umane o illustrino un periodo di tale evoluzione;

– siano relativamente rari;

– non siano normalmente usati secondo la loro destinazione originaria;

– formino oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune;

– abbiano un valore elevato.

Nessuna di tali caratteristiche, le quali devono esistere tutte contestualmente, è stata provata sia propria dell’automobile della cui importazione è causa. Anzi si deve rilevare che l’impugnazione proposta appare perplessa, muovendosi contraddittoriamente tra una contestazione del maggior valore attribuito all’autoveicolo importato, da un lato, e una contestazione della natura di "interesse storico" di tale autoveicolo, che quel più alto valore implica necessariamente, dall’altro.

Il ricorso deve essere pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 più spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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