Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 693 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Assessorato appellante impugna la decisione n. 590/2004 del TAR di Palermo, con la quale è stato accolto (con riferimento al secondo motivo proposto) il ricorso degli appellati rivolto all’annullamento del D.A. n. 5802 del 7.5.02 con il quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 164 D.Lgs. n. 490/1999 per la realizzazione di un fabbricato in comune di Lampedusa, in assenza della preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Agrigento.

Il TAR ha valutato infondato il primo motivo di ricorso proposto, giudicando sussistenti i presupposti della sanzione applicata – in relazione alla irrogabilità della medesima, in alternativa alla demolizione, in ogni caso di inottemperanza agli obblighi e agli ordini in materia di tutela del paesaggio – per la sua natura di sanzione amministrativa con funzione deterrente, la cui irrogazione prescinde dall’esistenza e dalla quantificazione del danno ambientale effettivamente arrecato. Ma ha ritenuto anche erronea la individuazione da parte dell’amministrazione della tipologia di abuso, in base alla quale commisurare la sanzione, avendo l’Amministrazione, nello stesso provvedimento impugnato, asserito che l’opera abusiva fosse conforme allo strumento urbanistico. Essa non avrebbe dovuto perciò applicare la sanzione prevista per l’ipotesi di opere abusive difformi dallo strumento urbanistico (tipologia 1 della tabella allegata alla legge n. 47/1985 e di cui al Decreto interassessoriale n. 6137 in GURS 39/1999), ma quella (di minore importo) prevista per le opere abusive conformi (tipologia 3 della predetta tabella).

In conseguenza di tale erronea valutazione dei presupposti (denunciata con il secondo motivo di ricorso), ha annullato il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’autorità amministrativa.

Sostiene con l’appello ora proposto l’Amministrazione che la decisione del TAR debba essere riformata, avendo il Giudice errato nel ritenere che l’Amministrazione si fosse contraddetta, da un lato affermando la conformità delle opere, dall’altro applicando la sanzione prevista per l’ipotesi appunto di non conformità. L’Amministrazione, a dire dell’appellante, non aveva espresso nel parere 14.5.1999 (precedente il provvedimento di irrogazione della sanzione) alcuna valutazione di "conformità", ma si era solo riservata di esprimere le proprie definitive valutazioni in ordine alla loro "compatibilità" con tutte le prescrizioni in materia di sanzioni.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La motivazione dei provvedimenti impugnati non resiste infatti alle censure proposte.

Per una valutazione di ciò occorre tenere conto della successione degli atti.

In relazione alla istanza di sanatoria proposta e sottoposta ad essa per il relativo parere, la Soprintendenza sollecitata chiede al Comune, il 14 maggio 1999 (prot. 4883), ai fini della valutazione in ordine alla possibilità di mantenimento del manufatto in oggetto (giudicato compatibile con il contesto ambientale), se esso sia anche "compatibile" con tutte le altre prescrizioni in materia di attività urbanistico-edilizie.

Il successivo 9 marzo 2001 (prot. 3080), il Comune di Lampedusa-Ufficio Tecnico risponde alla nota della Soprintendenza che "le opere edilizie" in discussione "risultano "compatibili" con le prescrizioni comunali in materia urbanistico Edilizia e presentano i requisiti di ammissibilità per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria".

Il 7 maggio 2002, il Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali (decreto n. 5802 impugnato) scrive – in narrativa del medesimo – "considerato che l’opera suddetta è da considerarsi abusiva … ma risulta "conforme" allo strumento urbanistico vigente in quel comune, giusta attestazione del 9.03.2001" ma, poi ancora, "vista la scheda … con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha determinato in Euro … il profitto conseguito con la realizzazione dell’opera abusiva, "assimilata" alla tipologia 1 della tabella allegata …". Da un lato dunque riconosce la "conformità" dell’opera, dall’altro ne decreta la "assimilabilità" alla tipologia 1 (opere non conformi), introducendo un concetto (l’assimilabilità) del tutto estraneo alla normativa da considerare e precluso perciò dalla natura di essa (che, in quanto sanzionatoria, non può non ritenersi di stretto diritto). E si aggiunga ancora – quale ulteriore elemento di una motivazione complessivamente illogica del provvedimento adottato – la incoerenza tra il "considerato … che detta costruzione non arreca pregiudizio" (dunque escludendolo del tutto) ed il "ritenuto opportuno comminare … in quanto l’opera … non arreca grave pregiudizio" (dunque ora non escludendolo, ma considerandolo piuttosto presente e veniale).

Per le superiori premesse, il provvedimento impugnato appare viziato da eccesso di potere (sotto il duplice profilo della incogruenza logica della motivazione e della arbitraria estensione della fattispecie normativa da considerare) e deve essere pertanto annullato.

Ne consegue la infondatezza dell’appello.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Non essendosi costituiti i resistenti, nulla deve dirsi per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello, annullando il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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