Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 692 Edilizia ed urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la decisione n. 1666/2008 del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), con la quale è stato rigettato il ricorso rivolto all’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Castroreale n. 3 del 13 gennaio 1995, con cui era stata disposta la demolizione di un manufatto in quanto collocato su suolo demaniale.

La questione è relativa ad un manufatto (una canna fumaria costruita in adiacenza, ed esternamente al muro dell’abitazione).

Ha ritenuto il TAR che esso è strutturalmente autonomo rispetto alla fabbrica cui aderisce e tale da modificarne la conformazione, costituendo sporgenza integrale sulla sede stradale e sull’area soprastante la stessa (e necessitante perciò di "concessione" ex art. 31 comma 3 legge n. 1150/1942).

Lamenta l’appellante travisamento dei fatti (il terreno non è demaniale, ma di proprietà di Ci.) e violazione di legge (il manufatto non richiede la concessione, ma l’autorizzazione; e non è perciò soggetto a demolizione).

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

La mappa catastale prodotta in atti dimostra che la canna è stata realizzata su una porzione di terreno che appare annessa (si proietta su Vicolo (…) come una sorta di escrescenza dell’edificio) all’originario manufatto, al quale essa infatti appare pienamente incorporata. E’ del tutto credibile perciò che la porzione in questione dell’edificio fosse occupata in origine – come asseverato anche nella consulenza tecnica di parte dell’ing. Gi.Sa., anch’essa in atti – dalla scala di servizio, della quale ha ora preso il posto.

Manca peraltro qualunque prova contraria in grado di smentire le risultanze dell’estratto di mappa dell’UTE, mappa che deve perciò considerarsi dotata di efficacia probatoria ai sensi dell’art. 950 c.c.

Il manufatto, insomma, è da ritenere realizzato su terreno privato.

Ciò chiarito, non per questo appare tuttavia accoglibile la tesi che per esso dovesse comunque necessitare una concessione.

Contrariamente infatti a quanto ritenuto anche dal Giudice di prime cure, la canna fumaria non può considerarsi invero un manufatto strutturalmente autonomo (non potendo avere altra funzione che quella di "servizio") e deve dunque farsi rientrare, con ogni evidenza, tra le pertinenze e gli impianti tecnologici, per i quali non è richiesta concessione ai sensi dell’art. 5 L.R. n. 37/85.

Per le premesse, l’appello deve essere accolto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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