Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-02-2012, n. 2202 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Bari impugna, con tre motivi, la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 114/10, pubblicata il 15.10.2010, con la quale l’appello proposto dal medesimo avverso la pronuncia dei giudice di primo grado veniva rigettato. Essa osservava che gli atti impositivi e quelli esecutivi notificati dal Comune di Gravina in Puglia per l’Ici del 2000 e 2001 erano legittimi perchè i presupposti d’imposta erano sussistenti, mentre invece la domanda relativa all’applicazione della riduzione era da rigettare, poichè non si trattava di immobili destinati all’assegnazione, e quindi alla futura vendita e riscatto, i quali invece costituivano la parte minore, mentre gli alloggi più numerosi rappresentavano il gruppo di edilizia sovvenzionata, destinata alla locazione, ancorchè con certi vincoli, e per la quale si configurava quindi un’attività commerciale, senza che peraltro l’appellante avesse nemmeno specificato le singole unità destinate agli assegnatari.

Il Comune di Gravina in Puglia non si costituiva.

Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di legge, e segnatamente dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non delibava le varie questioni attinenti: a) alla decadenza in cui quell’ente era incorso, avendo notificato gli atti impugnati solo il 5.5.2005; b) alla emissione di avvisi di accertamento, mentre invece doveva adottare solo quelli di liquidazione, essendosi trattato di atti conseguenti alla dichiarazione presentata con tutti i dati dal contribuente; c) alla nullità di essi per carenza di motivazione, nonchè di sottoscrizione da parte del funzionario che li aveva redatti.

Il motivo è inammissibile perchè generico, atteso che il ricorrente non ha riportato integralmente le parti del ricorso in appello in cui avrebbe addotto le questioni sollevate, nè le precise indicazioni degli atti impositivi ed esecutivi a suo tempo opposti.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione di norma di legge, giacchè il giudice di seconde cure non delibava la questione relativa alla decadenza in cui il Comune era incorso nell’emissione degli atti inizialmemte impugnati, senza che sul punto l’ente territoriale appellato avesse controdedotto, sicchè il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione il fatto non specificamente contestato, giusta la novella ex L. n. 69 del 2009. La censura è generica, e quindi inammissibile, atteso che il ricorrente non ha specificato esattamente a quale preciso alino si riferiva ognuno degli atti impugnati, indicando apoditticamente invece il 2000 e 2001, sicchè implicitamente la CTR riteneva infondata la censura sotto il profilo della tempestività della notifica, posto che, trattandosi di accertamento, gli avvisi potevano essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge e vizio di motivazione, poichè il giudice di secondo grado doveva ritenere gli immobili in questione esenti dall’imposta, giusta l’interpretazione datane dalle SS. UU. con la Sentenza n. 28160/08, peraltro in linea con la nuova disciplina normativa D.L. n. 93 del 2008, ex art. 1, comma 1 convertito dalla L. n. 126 del 2008, in virtù del quale gli immobili di proprietà di tali enti per l’edilizia sovvenzionata sono ormai tutti esenti da tale imposizione, o comunque andava applicata la riduzione dell’imposta, peraltro come già richiesta.

La doglianza non va condivisa, posto che esattamente la CTR rilevava che si trattava per la maggior parte di unità destinate al mercato locatizio, e quindi soggette ad attività commerciale, ancorchè con certi parametri di carattere sociale, e quindi la normativa di favore allora non poteva essere invocata. D’altronde, com’è noto, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione riconosciuta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo "svolgimento d’attività assistenziali", non spetta agli Istituti autonomi per le case popolari, relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica. Infatti da un lato il carattere "patrimoniale" dell’imposta medesima (Corte Cost. nn. 113/1996 e 119/1999) – dovuta in misura predeterminata in relazione a fabbricati e terreni posseduti, senza alcun riferimento ad indici di produttività – esclude che l’esenzione di un’intera categoria d’immobili (quale quella in esame) possa arguirsi dalla loro pretesa destinazione "esclusiva" allo svolgimento ai attività assistenziale; dall’altro, il beneficio dell’esonero non consegue al solo fatto che l’immobile sia destinato esclusivamente ad attività assistenziale, essendo anche necessaria l’utilizzazione diretta di esso, a tal fine, da parte dell’ente possessore (V. pure Cass. Sentenze n. 8054 del 18/04/2005, n. 142 del 2004). Solo per effetto, poi, della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per i tributi maturati a partire dal 1 gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dall’imposta comunale in esame (Cfr. SS. UU. Sentenza n. 28160 del 26/11/2008). Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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