Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-02-2012, n. 2201 Domande nuove

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Bari impugna, con tre motivi, la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 155/09, pubblicata il 18.11.2009, con la quale l’appello proposto dal medesimo avverso la pronuncia del giudice di primo grado veniva rigettato. Essa osservava che l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Monopoli per l’Ici del 2001 era regolare sotto il profilo formale della sottoscrizione e della motivazione, e che i presupposti d’imposta erano sussistenti, mentre invece la domanda relativa all’applicazione defila riduzione era nuova, e quindi inammissibile in appello, pur applicando comunque la detrazione di L. 240.000 per ogni immobile.

L’ente impositore resiste con controricorso, che ha illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di legge, e segnatamente dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non delibava la questione attinente alla carenza di sottoscrizione dell’atto impositivo e la motivazione che lo sorregge.

Il motivo è infondato. Invero il giudice di secondo grado metteva bene in evidenza che l’avviso di accertamento portava la firma autografa del funzionario che l’aveva emesso, come pure vi si indicavano tutti gli elementi, in virtù dei quali l’atto impositivo era stato redatto, e segnatamente l’importo, l’aliquota applicata, la rendita catastale e ogni altro dato, per cui il contribuente era stato posto nella condizione di svolgere un’adeguata difesa, senza che nulla potesse pretendersi di più. 2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, giacchè il giudice di seconde cure non considerava che la sentenza delle SS.UU. n. 28160/08 relativa alla interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, peraltro avente "carattere… innovativo" in tema di riduzione dell’imposta del 50%, era stata pronunciata prima della proposizione dell’appello, e quindi la relativa domanda non poteva essere svolta col ricorso introduttivo.

La censura non ha pregio. Infatti la commissione regionale esattamente rilevava che la questione costituiva domanda nuova, dal momento che non era stata sollevata con l’atto introduttivo. Del resto, com’è noto, si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione; e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio, come nella specie. Tale "mutatio libelli" va rilevata persino d’ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità, poichè il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione ed il suo mancato rispetto, integrando, altresì, violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio, costituisce violazione di norma di ordine pubblico (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 27890 del 24/11/2008; Sezioni Unite: n. 15408 del 2003). Addirittura – e ciò viene rilevato solo "ad abundantiam" – in generale persino le stesse modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d’appello, non contenenti un’espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi su una questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l’introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell’atto di appello come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 6858 del 20/03/2009).

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge e vizio di motivazione, poichè la CTR non considerava che applicava il beneficio della detrazione previsto dalla stessa normativa attinente alla riduzione, e ciò in contrasto con quanto prima affermato in ordine alla novità della domanda, cadendo in tal modo in contraddizione.

Si tratta di doglianza assorbita, anche se comunque infondata, posto che gli istituti, e cioè la riduzione con applicazione di diversa aliquota del 50% e la detrazione della somma suindicata dall’ammontare dell’imposta, hanno natura e finalità ben differenti.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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