Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-09-2011, n. 35339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.L., impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 05.10.2010 di conferma della decisione emessa li 21.09.2007 dal Tribunale della stessa città con la quale, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la riduzione perii rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi 1 di reclusione , sostituita con la pena detentiva, perchè ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato dell’autovettura Volkswagen di proprietà di M. A., scalfendola con un oggetto del tipo "chiave" ; fatti del 07.09.2006;

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c).

1) – il ricorrente censura la decisione impugnata per avere omesso di considerare l’assenza di elementi di prova a suo carico;

l’affermazione di responsabilità era stata ricostruita a mezzo di mere congetture, atteso che nessuno aveva notato l’imputato mentre danneggiava la vettura in questione ma solo mentre si aggirava intorno alla stessa, circostanza di per è equivoca e non sufficiente a dimostrare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;

2) – la decisione era illogica nella parte in cui non aveva spiegato come il prevenuto avesse potuto provocare le ammaccature di cui all’imputazione senza che il rumore fosse percepito dal vicino edicolante;

– nessuna traccia di vernice era stata poi rinvenuta sulle chiavi dell’imputato;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorrente propone solo apparentemente censure di diritto, deducendo l’illogicità della motivazione ed il travisamento della prova ma, in realtà, formula censure – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, avendo osservato:

– che dalle dichiarazioni della parte offesa M. emergeva la prova che i danni all’autovettura non erano precedenti all’episodio in oggetto;

– che dalle dichiarazioni dell’agente F. emergeva, al contrario, che tali danni erano recenti e che il prevenuto era stato visto aggirarsi in maniera circospetta intorno all’autovettura in questione;

– che l’imputato aveva chiaramente manifestato motivi di risentimento poichè l’autovettura del M. sbarrava il transito alla sua autovettura nel parcheggio;

– che, pertanto, ponendo in relazione tra loro tali circostanze, era evidente che l’autore dei graffi e del danneggiamento fosse proprio l’imputato.

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti, atteso che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", circostanza che non ricorre nella specie. Cassazione penale , sez. 4^, 12 giugno 2008, n. 35318;

Il ricorrente censura tale motivazione osservando che l’edicolante non aveva visto nè sentito l’imputato compiere i danneggiamenti, ma la censura non coglie nel segno perchè non considera la motivazione della Corte di appello che in proposito osserva congruamente che l’edicola, pur se vicina, era posta in posizione tale da giustificare la mancata percezione visiva ed uditiva dei danneggiamenti;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle medesime prove, inammissibili in questa sede , ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007. n. 12255.

Anche il dedotto vizio di "travisamento della prova" risulta inesistente atteso che il medesimo si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, circostanze che, parimenti, non ricorrono nella specie nè sono state correttamente dedotte, Cassazione penale, sez. 2^ 28 maggio 2008, n. 25883.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *