Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la decisione n. 17/2010, con la quale il TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione quarta) ha rigettato il ricorso rivolto ad ottenere l’annullamento del provvedimento n. 21916 del 19 settembre 2006, con il quale il Comune di Lentini ha comunicato all’interessata la decadenza dal diritto al contributo per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 1990.

Il provvedimento di decadenza impugnato è stato motivato con la mancata trasmissione, da parte della proprietaria dell’immobile, della documentazione integrativa necessaria per l’istruttoria del progetto, richiesta dal Comune con nota prot. n. 7054 del 15.3.2001.

L’interessata, odierna appellante, sostiene che nessuna decadenza avrebbe potuto pronunciarsi nei suoi confronti, non essendole mai stata "giuridicamente" notificata o comunicata la predetta nota di richiesta di documenti. Ne dimostrerebbe l’assunto l’esame dell’attestazione di notifica apposta sul frontespizio della copia della nota n. 7054/2001 depositata agli atti, da cui si evincerebbero la mancanza dell’apposizione della firma del consegnatario e della menzione del perché il destinatario non abbia voluto o potuto sottoscrivere, nonché, ancora, la mancata indicazione del luogo di consegna dell’atto e l’illeggibilità della firma dell’addetto alla notifica, con conseguente invalidità della notificazione stessa.

Avendo il TAR disatteso tale prospettazione di cose, l’appellante deduce il vizio della decisione per erronea valutazione ed interpretazione delle disposizioni del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 art. 3 e delle disposizioni sulla notifica ex art. 137 ss. c.p.c., nonché per contraddittorietà della motivazione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Come il TAR ha esattamente osservato, la nota di richiesta di documenti del 15.3.2001 è stata notificata all’interessata in data 16 marzo 2001 tramite messo comunale, a mani proprie della destinataria.

Nella copia a lei destinata, prodotta in giudizio dalla ricorrente, sono presenti gli elementi essenziali della relazione di notificazione a norma dell’art. 148 cod. proc. civ.: data di consegna, indicazione della persona cui l’atto è stato consegnato e firma dell’ufficiale notificatore.

Sostenere che sulla validità della notifica possa incidere la mancata specificazione, nella relazione predetta, delle complete generalità del destinatario, o la mancata espressa menzione del luogo di consegna dell’atto medesimo, è privo di qualunque fondamento. I dati in oggetto sono tutti direttamente desumibili dall’atto da notificare. E poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all’atto notificato, è evidente che, in assenza di indicazioni difformi, debba presumersi fino a querela di falso – come esattamente ritenuto dal Giudice di prime cure – che la notificazione sia stata effettuata alla persona e nel luogo indicati nell’atto da notificare e sia perciò avvenuta in conformità di tali indicazioni.

La notificazione de quo deve ritenersi pertanto valida e regolare e la decisione sul punto del Giudice di prime cure ineccepibile e perfettamente motivata. L’appello è pertanto da respingere.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. In mancanza di costituzione del Comune intimato, nulla deve essere disposto per le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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