Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-02-2012, n. 2199

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Bari impugna, con un unico motivo, la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 87/09, pubblicata il 27.7.2009, con la quale l’appello proposto dal medesimo avverso la pronuncia del giudice di primo grado, emessa anche nei confronti del Comune di Gravina in Puglia, veniva rigettato. Essa osservava che l’appellante non poteva addurre censure attinenti ai presupposti d’imposta per l’ici relativa al 1999, attenendo esse soltanto al prodromico avviso di accertamento, peraltro oggetto di separato processo, e che il Comune ben poteva iscrivere a ruolo il tributo anche in pendenza del giudizio, tanto che emetteva l’ingiunzione di pagamento, poi opposta.

L’ente impositore resiste con controricorso, ed ha memoria e nota spese.

Motivi della decisione

Col motivo addotto a sostegno del gravame il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di legge, in quanto il giudice di secondo grado non considerava che l’imposta non poteva essere riscossa in pendenza del processo relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento, trattandosi peraltro di ente esente dal tributo, operando nel settore dell’assistenza pubblica senza scopo di lucro, o comunque dovendo godere dell’agevolazione nel frattempo introdotta dal legislatore.

Il motivo è inammissibile, giacchè è nuovo, posto che la normativa riguardante l’agevolazione, costituita dal pagamento dell’imposta in misura ridotta, a parte che non può riguardare un atto esecutivo come quello in questione, tuttavia era stata introdotta nel corso del processo, senza che mai l’istituto l’avesse invocata dinanzi ai giudici di merito. Ciò premesso, tuttavia – "ad abundantiam" – va osservato che esso è infondato, atteso che l’ente impositore ben poteva iscrivere a ruolo l’imposta in questione anche in pendenza del giudizio attinente all’avviso di accertamento, potendo semmai l’Iacp richiederne il rimborso nel caso in cui fosse risultato vincitore in quest’altro con sentenza passata in giudicato, il che invece non si verificava nella specie in esame. Invero, al riguardo, va rilevato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica a quella dell’imposta comunale sugli mobili (ICI), in quanto per tale tributo non trova applicazione questo istituto di tale tipo di riscossione, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 (peraltro poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37) (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 15473 del 30/06/2010). Inoltre appare necessario ulteriormente rilevare che in tale materia (Ici), la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, che ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 11 e 12, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo, si applica – secondo quanto indicato dalla norma transitoria contenuta nel medesimo art. 1 cit., comma 171 – anche a quei casi in cui sia già intervenuta la notifica dell’accertamento o del ruolo ed il contribuente li abbia impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al momento dell’entrata in vigore della citata legge, come nella specie (V. pure Cass. Ordinanza n. 10958 del 18/05/2011).

Ne deriva perciò che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 cinquemila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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