Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-06-2011) 29-09-2011, n. 35338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

K.S.D. impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma in data 21.06.2010 di conferma della decisione emessa li 10.12.2009 dal Tribunale di Roma, con la quale, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, era stato condannato alla pena mesi otto di reclusione ed Euro 300 di multa, perchè ritenuto responsabile della ricettazione (art. 648 cpv c.p.) di un blocchetto di Tickets Restaurant, provento di furto;

nei motivi proposti si deduce:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1) – il ricorrente censura la decisione impugnata per avere omesso di valutare l’ipotesi prospettata dalla difesa circa il rinvenimento sulla pubblica via dei tickets di cui l’imputato era in possesso;

2)-la sentenza era comunque da censurare per non avere dichiarata l’intervenuta prescrizione del reato;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO Le censure proposte sono destituite di fondamento.

La tesi difensiva relativa alla sussistenza del reato si basa su interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, avendo osservato:

– che il prevenuto è stato trovato in possesso dei buoni – ristorante poco prima sottratti alla sig.ra N.O. e:

– che la mancata indicazione di giustificazioni in ordine alla provenienza dei tickets, in uno all’evidenza della loro appartenenza a terzi -stanti le indicazioni nominative stampigliate – evidenziava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti, atteso che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", circostanza che non ricorre nella specie, Cassazione penale, sez. 4^, 12 giugno 2008, n. 35318;

E’ infatti noto che, in generale, la mancata indicazione di giustificazioni in ordine ala provenienza del bene proveniente da delitto è indicativa della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Cassazione penale, sez. 2^, 22/01/2008, n. 5996) e che, in particolare, il delitto di appropriazione indebita di cose smarrite può sussistere, in alternativa a quello di ricettazione, solo ove ne ricorra il requisito obiettivo, per il quale la cosa sia stata effettivamente smarrita (Cassazione penale, sez. 2^, 24/06/2009, n. 29956) circostanza che non ricorre nella specie, ove la Corte territoriale sottolinea essere stata acquisita la prova del furto di quei tickets in danno della N.; ne deriva l’infondatezza anche del motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 647 c.p..

Ugualmente infondata risulta anche la censura sulla prescrizione del reato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la ricettazione di particolare tenuità, prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata.

(Cassazione penale, sez. 2^, 01 ottobre 2008 n. 38803).

Poichè nella specie è stata contestata la recidiva ex art. 99 quarto comma c.p, pienamente ritenuta in sentenza attesa la equivalenza con le attenuanti generiche, ne deriva che il termine massimo di prescrizione, ai sensi dell’art. 161 cpv c.p., non è ancora decorso.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Motivi della decisione

Le censure proposte sono destituite di fondamento.

La tesi difensiva relativa alla sussistenza del reato si basa su interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, avendo osservato:

– che il prevenuto è stato trovato in possesso dei buoni – ristorante poco prima sottratti alla sig.ra N.O. e:

– che la mancata indicazione di giustificazioni in ordine alla provenienza dei tickets, in uno all’evidenza della loro appartenenza a terzi -stanti le indicazioni nominative stampigliate – evidenziava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti, atteso che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", circostanza che non ricorre nella specie, Cassazione penale, sez. 4^, 12 giugno 2008, n. 35318;

E’ infatti noto che, in generale, la mancata indicazione di giustificazioni in ordine ala provenienza del bene proveniente da delitto è indicativa della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Cassazione penale, sez. 2^, 22/01/2008, n. 5996) e che, in particolare, il delitto di appropriazione indebita di cose smarrite può sussistere, in alternativa a quello di ricettazione, solo ove ne ricorra il requisito obiettivo, per il quale la cosa sia stata effettivamente smarrita (Cassazione penale, sez. 2^, 24/06/2009, n. 29956) circostanza che non ricorre nella specie, ove la Corte territoriale sottolinea essere stata acquisita la prova del furto di quei tickets in danno della N.; ne deriva l’infondatezza anche del motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 647 c.p..

Ugualmente infondata risulta anche la censura sulla prescrizione del reato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la ricettazione di particolare tenuità, prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata.

(Cassazione penale, sez. 2^, 01 ottobre 2008 n. 38803).

Poichè nella specie è stata contestata la recidiva ex art. 99 quarto comma c.p, pienamente ritenuta in sentenza attesa la equivalenza con le attenuanti generiche, ne deriva che il termine massimo di prescrizione, ai sensi dell’art. 161 cpv c.p., non è ancora decorso.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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