Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 687 Vincoli di inedificabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il ricorrente propone appello contro la decisione del TAR di Palermo n. 1858/2010 che ha rigettato i ricorsi riuniti nn. 1698/1996 e 2623/1996.

Con tali ricorsi erano stati impugnati, con il primo, il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia del Comune di Termini Imerese il 26.2.96 sull’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente il 30 settembre 1986, nonché il diniego di concessione edilizia del Sindaco del Comune di Termini Imerese, conseguente al sopra citato parere, emesso il 14.3.1996; con il secondo, la ingiunzione di demolizione n. 61 emessa dal Sindaco di Termini Imerese il 26 marzo 1996.

Con riferimento ai provvedimenti impugnati con il primo ricorso (parere negativo della Commissione Edilizia e diniego di concessione), il ricorrente assume in buona sostanza che, contrariamente a quanto posto a fondamento dei provvedimenti impugnati, le opere per le quali è stata richiesta concessione edilizia in sanatoria si troverebbero ad una distanza superiore a 150 metri dal mare e che i detti provvedimenti sarebbero stati emanati senza adeguata motivazione a causa della carente istruttoria compiuta dall’Amministrazione.

Con riferimento alla ingiunzione di demolizione, ne sostiene la illegittimità per eccesso di potere, in relazione all’intervenuto travisamento dei fatti (distanza delle opere superiore ai 150 metri dal mare, loro natura e conseguente non esposizione delle stesse alla sanzione della demolizione), al difetto di motivazione, nonché alla illogicità manifesta del provvedimento.

A giudizio del TAR i provvedimenti sono invece da considerare legittimi e perciò infondati i ricorsi proposti.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La vicenda si lega a due istanze di sanatoria presentate dal ricorrente: la prima il 30 settembre 1986 (ai sensi della L. n. 47/1985) e la seconda in data 12.6.1994 (ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/85), integrativa ed esplicativa della precedente istanza.

Su entrambe le istanze, la Soprintendenza di Palermo si è espressa negativamente (in quanto le opere di cui viene chiesta la sanatoria si trovano ad una distanza dal mare inferiore ai 150 metri prescritti dalla L. n. 78/1976). Le relative note sono state impugnate dal ricorrente (ricorso n. 3493/95).

Sulla scorta dei predetti pareri, la Commissione Edilizia del Comune di Termini Imerese ha poi espresso parere negativo sull’istanza di condono presentata dal ricorrente. Il Sindaco del Comune di Termini Imerese ha perciò adottato un provvedimento di diniego di concessione edilizia, in data 14.3.1996. Gli atti in oggetto sono stati anch’essi impugnati (ricorso n. 1698/96).

In data ancora successiva, il 26.3.1996, il Sindaco ha emesso infine l’ingiunzione di demolizione relativamente ad alcuni dei manufatti, per i quali era stata richiesta concessione edilizia in sanatoria e per i quali erano stati adottati i precedenti provvedimenti. Detta ingiunzione è stata impugnata dal ricorrente (ricorso n. 2623/96).

Dichiarato perento con decreto il ricorso n. 3493/95 relativo ai due pareri della Soprintendenza e respinta poi (con ordinanza collegiale n. 169/2008) anche l’opposizione proposta dal ricorrente, ne è conseguita la definitiva consolidazione dei due pareri medesimi.

Orbene, è pacifico che nella zona oggetto della presente controversia grava un vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 (come motivatamente ribadito dal Giudice di prime cure). Sicché è parimenti pacifico che il rilascio di una concessione in sanatoria non potrebbe avvenire in assenza del previo parere favorevole della Soprintendenza.

Poiché dunque i pareri richiesti esistono e sono – ormai inoppugnabilmente – negativi, appare assolutamente conforme a diritto il diniego di concessione in sanatoria espresso dal Sindaco.

L’inedificabilità assoluta della fascia posta a 150 metri dal mare e la esistenza dei provvedimenti della Soprintendenza, emessi su tale presupposto e divenuti inoppugnabili, rendono inaccoglibili le prospettazioni dell’appellante.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Non essendosi costituito il Comune, nulla deve statuirsi sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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