Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 686 Diritto straniero e comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la decisione del TAR di Palermo n. 1162/09, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla "Produzione Dagala della Donna di Pagoria & C. s.a.s." contro il provvedimento, con il quale l’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste ha disposto la revoca, per il periodo di anni uno, a decorrere dal 1.10.2004 fino al 30.9.2005, del D.D.G. n. 3 del 9.1.2003, che aveva attribuito riconoscimento giuridico, nell’ambito del regime comunitario di aiuto alla produzione di cui all’art. 5 par. 4 del Regolamento CEE 136/1966, alla gestione del frantoio oleario denominato "Produzione Dagala della Donna di Pagoria & C. s.a.s.".

La revoca derivava dal fatto che, avendo la società, nelle more della comunicazione del riconoscimento definitivo, iniziato l’attività molitoria il 29.10.2002, questa doveva ritenersi avvenuta – come rilevato dagli ispettori dell’Agencontrol S.p.A. con verbale dell’11.2.2004 – in assenza del riconoscimento formale, intervenuto il 9.1.2003. Essa doveva considerarsi dunque passibile di sanzione, ai sensi dell’art. 13, par. 4, del reg. Cee 2261/84 e dell’art. 4, par. 2, del reg. Cee 2262/84.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondato il ricorso.

Ciò perché è da ritenere che "seppure sia incontestabile (ed incontestata) l’infrazione commessa dalla società ricorrente – posto che effettivamente il riconoscimento è intervenuto solo il 9.1.2003 mentre l’inizio dell’attività del frantoio risaliva già all’ottobre dell’anno precedente – l’Amministrazione abbia applicato una sanzione, consistente nella revoca del riconoscimento per un anno, non contemplata dalle citate disposizioni con riferimento al caso di specie".

Ritiene invece l’Amministrazione appellante che la decisione sia frutto di erronea valutazione dei fatti, essendo il provvedimento impugnato invece pienamente legittimo, sia sotto il profilo dei presupposti giustificativi che sotto quello della sua motivazione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Per una valutazione delle circostanze è necessario muovere dalla normativa applicabile.

La materia del riconoscimento dei frantoi oleari era regolata, all’epoca dell’accertamento, dall’art. 13 del Reg. CEE 2261/84.

Detto articolo prevedeva, al paragrafo 1, una serie di requisiti per l’ammissione ai benefici. Tra questi, in particolare "la completa trasmissione delle informazioni riguardanti le attrezzature" e "la regolare tenuta della contabilità di magazzino". E stabiliva poi, al successivo par. 4, come sanzione delle infrazioni a tali disposizioni ("se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta"), la revoca del riconoscimento. Ne dettava precisamente la irrogabilità "per un periodo proporzionale alla gravità dell’infrazione".

L’art. 4 par. 2 del Reg. CEE 2262/1984 stabiliva, a sua volta, che se dal controllo di un frantoio risultassero irregolarità relative a una "modifica sostanziale dei quantitativi di olive frante o di olio prodotto in base alla contabilità di origine, ovvero l’insufficienza della contabilità di origine o della sua comunicazione", lo Stato membro interessato avrebbe revocato al frantoio il riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne.

Orbene, nel caso concreto, nonostante la relativa istanza fosse stata presentata il 27.5.2002, il riconoscimento era stato ottenuto nel gennaio 2003, quando la campagna olearia del 2002 era ormai esaurita. Per la campagna olearia 2002/2003 il frantoio ha dunque rilasciato le attestazioni di molitura relativamente ad un periodo di lavorazione nel quale esso non era formalmente riconosciuto.

L’Amministrazione ne ha desunto l’applicabilità al medesimo della sanzione "revoca del riconoscimento", ai sensi del par. 4 dell’art. 13 del Reg. Cee e dell’art. 4 par. 2 del Reg. Cee 2262/1984.

Ora, però, non v’è dubbio che – come ha esattamente ritenuto il Giudice di prime cure – debba ritenersi sicuramente inapplicabile, nella circostanza, il dettato del par. 2 dell’art. 4 del reg. 2262/1984. Esso riguarda infatti violazioni di carattere sostanziale (variazione dei quantitativi di olio prodotto rispetto a quanto annotato in contabilità) o aventi ad oggetto la contabilità del frantoio, ipotesi escluse l’una e l’altra dagli accertamenti contestati.

E’ certo peraltro che l’appellata si trovava, all’epoca nella quale ha avuto inizio l’attività di molitura (ottobre 2002), nelle condizioni per ottenere il "riconoscimento provvisorio" previsto al par. 3 dell’art. 13 del Regolamento 2261, che sarebbe poi potuto divenire definitivo "allorché lo Stato membro interessato abbia constatato che le condizioni per il riconoscimento sono soddisfatte". Il fatto che non ne avesse fatto richiesta, pur avendone i requisiti, non esclude – come ha condivisibilmente osservato il Giudice di prime cure – che la società appellata si sia trovata ad operare in un regime sostanzialmente analogo a quello di cui al par. 3 dell’art. 13: aveva presentato la domanda per il riconoscimento ufficiale e questo è poi effettivamente intervenuto con il provvedimento definitivo del 9.1.2003. La sua condizione non è paragonabile a quella dei frantoi sprovvisti di uno o più dei requisiti di cui all’art. 13 par. 1.

Male applicato deve ritenersi perciò il combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 dell’art. 13 del Regolamento 2261/1984. Anche perché la sanzione irrogabile a tenore di questo non ha limiti edittali, ma deve sostanziarsi in un periodo di revoca "proporzionale alla gravità dell’infrazione".

Oltretutto, per le violazioni di ordine sostanziale sanzionate ex art. 4 par. 2 del Regolamento 2262/1984, la sanzione prevista comprende una revoca che comprende quella della durata di 1 anno (può essere disposta per un numero di campagne da 1 a 5). Appare del tutto illogico dunque che una sanzione della medesima entità possa essere irrogata per mere irregolarità formali. La sanzione irrogata, se anche fosse giustificata nelle circostanze, non soddisferebbe comunque al criterio di proporzionalità voluto dal Regolamento Cee, del quale si invoca l’applicazione.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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