Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 685 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appello è proposto contro la decisone del TAR per la Sicilia, sede di Palermo n. 662 del 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto contro gli appellanti dal Comune di Montemaggiore Belsito. Gli appellanti chiedono la declaratoria di giurisdizione e la conseguente remissione delle parti al TAR competente per la decisione di merito.

La controversia ha origine dal provvedimento con cui è stata rigettata l’istanza di reiscrizione in bilancio di un finanziamento, precedentemente concesso al Comune di Montemaggiore Belsito, a causa di contestati ritardi nella realizzazione di un’opera finanziata, ritenuti dall’amministrazione regionale ostativi alla erogazione delle relative somme nell’esercizio finanziario successivo a quello entro il quale la procedura avrebbe dovuto essere completata. A giudizio del TAR, la giurisdizione sarebbe carente perché "le controversie inerenti il recupero di finanziamenti di pubblica provenienza sono devolute al giudice amministrativo solo se la ripetizione è disposta per rinnovata valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla primitiva erogazione o per vizi propri dell’atto che la dispone, mentre spetta all’A.G.O. nel caso in cui il recupero derivi da inadempimento". E poiché, nella circostanza, il provvedimento di rifiuto della erogazione delle somme avrebbe avuto riguardo all’inadempimento del soggetto finanziato, in relazione ai termini previsti per l’ultimazione dell’opera, il ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile per carenza appunto di giurisdizione.

Motivi della decisione

L’appello dell’Assessorato dell’economia è fondato e va accolto.

Sono circostanze incontestate: la iscrizione in bilancio di una somma per la copertura dei lavori dell’opera finanziata ai sensi della L. n. 21/1985 (adeguamento dell’impianto elettrico della Chiesa Madre e dei locali annessi del Comune di Montemaggiore Belsito); la intervenuta richiesta al Comune della documentazione necessaria per emettere il decreto definitivo di finanziamento.

Parimenti pacifica è la circostanza che il Comune ha inviato il contratto di appalto (concluso 3 mesi dopo il termine per comunicarlo) a termini scaduti da 5 mesi, chiedendo l’accredito delle somme in bilancio.

L’Amministrazione regionale oppone che, non avendo il Comune ottemperato nei termini, essa non ha potuto inserire la somma in bilancio (che è perciò divenuta economia di bilancio). Con la conseguenza che la richiesta iscrizione in bilancio non può ora avvenire, non essendo stato possibile (per il contestato ritardo) fare seguire al decreto di impegno del 2002 la necessaria ammissione al finanziamento.

Impregiudicato il merito, deve osservarsi che – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure – la giurisdizione esiste. Ciò che è in controversia non è un preteso inadempimento della parte in fase di attuazione del rapporto. Si controverte invece sulla legittimità dei provvedimenti che sono stati emanati dall’amministrazione nella fase di perfezionamento della procedura amministrativa del finanziamento de quo.

Nella specie, la procedura prevista dalla L. n. 21/1985 (art. 4, commi 3, 5, 10) si articola in due fasi: nella prima, di programmazione (sulla base di "progetti di massima"), si realizza la "prenotazione del finanziamento"; nella seconda, si provvede alla successiva emanazione del decreto definitivo di finanziamento (che avviene sul presupposto della presentazione del "progetto esecutivo" e realizzabile, munito dei pareri di legge).

Nel nostro caso, tale procedura non si è perfezionata per i presunti inadempimenti del Comune. Non è sorto dunque ancora il rapporto di finanziamento tra l’Amministrazione che lo eroga e il beneficiario di esso. Né dunque può essere sorto alcun diritto soggettivo di questo secondo nei confronti della prima. Si verte ancora, senza alcun dubbio, sulla legittimità della adozione di provvedimenti amministrativi (il rigetto della istanza di reiscrizione a bilancio del finanziamento programmato), il cui vizio – se esiste – può essere sindacato solo dal Giudice amministrativo.

Va dichiarata invece la inammissibilità per difetto di interesse (legato alla mancanza di soccombenza, non essendo stata la decisione impugnata pronunciata nei suoi confronti) dell’appello dell’Assessorato delle infrastrutture e mobilità.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge perché inammissibile l’appello dell’Assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, rinviando la causa al Giudice di primo grado. Spese del presente giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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