Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-02-2012, n. 2195 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle trattenute IRPEF operate, negli anni dal 1997 al 2002, sulle somme erogategli a titolo di rimborsi forfetari per spese sostenute in occasione delle ispezioni da lui effettuate, quale dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La CTP di Campobasso ha accolto il ricorso rigettando, per quanto ancora interessa, l’eccezione preliminare di inammissibilità, sollevata dall’ufficio, con riferimento al termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, decisione che è stata, sul punto confermata dalla CTR del Molise, che, con sentenza n. 24/4/06, depositata il 30.6.2006, ha affermato che continuava ad applicarsi il termine di prescrizione decennale in relazione alle ritenute operate in epoca antecedente la modifica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, ad opera della L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 5.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione fondato su di un motivo unico. Il contribuente non ha depositato difese.

Motivi della decisione

L’Agenzia, con motivo unico, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, come modificato della L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 5, e dell’art. 252 disp. att. c.p.c., comma 2, evidenzia che al momento della presentazione dell’istanza di rimborso era in vigore il testo novellato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, per cui la CTR aveva errato ad applicare il vecchio testo della disposizione, violando, anche, il principio generale sancito dall’art. 252 disp. att. c.p.c., comma 2. A conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

"se il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF operate negli anni dal 1993 al 1998 esercitato con istanza del 12.12.2003 sia soggetto al termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37 come modificato della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 5, o a quello di prescrizione decennale". Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito, la cui soluzione non può giovare alla ricorrente: anche a voler qualificare la disposizione di cui all’art. 252 disp. att. c.p.c., come norma a carattere generale (cfr. Cass. SU n. 6173 del 2008, ma contra, in riferimento ad un caso analogo a quello in esame, Cass. n. 22317 del 2010, che si è richiamata ai principi di affidamento, ragionevolezza ed effettività di tutela dei diritti), alla data del 12.12.2003, di presentazione dell’istanza di rimborso, era ancora pendente il termine di decadenza di quattro anni, introdotto dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 5 e da computarsi a decorrere dal 1. 1.2001 (data di entrata in vigore della legge che ha abbreviato il termine), e non era ancora scaduto, com’è incontroverso, il termine di prescrizione decennale, originariamente previsto per l’ipotesi di rimborso di ritenute dirette, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *