Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 29-09-2011, n. 35374

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino giudicava C.A. F.M. imputati di concorso nel reato di rapina ed altro; in (OMISSIS), al termine dell’udienza preliminare il GUP dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per immaturità al momento del fatto;

Il PG di Torino ricorre per cassazione, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

1) – la decisione era da censurare per avere omesso:

– di indicare gli elementi di prova in ordine al fatto contestato;

– di indicare su quali elementi aveva ritenuto la carenza di prova della capacità di intendere e di volere degli imputati, ricavabile invece dalle modalità del fatto e dalle dichiarazioni rese dagli stessi;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va premesso il principio generale per il quale il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può definire il procedimento, pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale (o come nel caso di specie: di non doversi procedere per immaturità al momento del fatto) solo quando il minore abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare; infatti tale tipo di pronuncia presuppone un accertamento della responsabilità penale, normalmente devoluto alla fase dibattimentale, e pertanto è solo l’imputato che può decidere di rinunziare al dibattimento ed alle facoltà difensive ivi esercitabili. (Cass. Pen. Sez. 6^, 26.02.2003 n. 22538).

Tale principio è applicabile al caso di specie atteso che non risulta in atti una accettazione espressa della definizione del procedimento all’udienza preliminare.

Occorre ricordare che la previsione del necessario consenso dell’imputato alla definizione anticipata del processo nel corso dell’udienza preliminare è stato introdotto dal legislatore del 2001 allo scopo di rendere attuale anche nel giudizio minorile il precetto di cui al novellato art 111 Cost. co.5, secondo il quale solo la volontà dell’interessato può autorizzare la deroga al principio generale del contraddicano nella formazione della prova.

La definizione del giudizio nell’udienza preliminare secondo lo schema delineato dal D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 31 e 32, comma 1, risulta dunque equiparata dalla novella ai procedimenti a "prova contratta" previsti nel rito ordinario, nei quali l’utilizzazione anche in danno dell’imputato degli atti assunti al di fuori del dibattimento è resa possibile dall’adesione dell’imputato che però deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

(Cass. Pen. Sez. 6^, 19.02.2009 n. 14173).

La decisione impugnata risulta censurabile anche per avere omesso totalmente la (Cass. pen. Sez. 5^, 06.11.1992).

La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gup presso il tribunale per i minorenni di Torino -in diversa composizione – per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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