Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 29-09-2011, n. 35373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

C.T., il GIP presso il Tribunale di Firenze, in data 14.05.2010, emetteva il decreto di sequestro conservativo sui beni dell’indagato;

Il C. proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Firenze , dichiara inammissibile il reclamo pertardività;

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

1 MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

1) – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della decisione per violazione degli artt. 161, 163, 157 c.p.p., attesochè;

– la notifica del sequestro conservativo era avvenuta a mezzo della Polizia Giudiziaria e non attraverso l’ufficiale giudiziario, unico soggetto autorizzato dalla legge per l’esecuzione del sequestro conservativo;

– la notifica dell’ordinanza del Tribunale era avvenuta a mani proprie dell’indagato e non nel domicilio eletto presso il difensore ;

– la mancata notifica nel domicilio eletto era causa di nullità ed aveva impedito all’indagato di proporre il reclamo nel termine di gg.

10 previsto per legge;

– ne derivava che l’indagato doveva essere rimesso nei termini per impugnare il decreto di sequestro e l’ordinanza del Tribunale era da censure nell’avere respinto tale istanza;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

In tema di notificazioni vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’imputato ancorchè in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario. (Cassazione penale, sez. 2^, 23/03/2004, n. 16296).

L’ordinanza impugnata si è attenuta a tale principio sicchè risulta del tutto incensurabile; invero l’art. 324 c.p.p., fa decorrere la data per l’impugnazione dal momento in cui l’indagato ha "avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro" sicchè non vi è dubbio che la notifica dell’atto a mani proprie dell’indagato era pienamente idonea a tale scopo.

Del tutto privo di fondamento è poi il motivo relativo alla mancata notifica del sequestro a mezzo dell’ufficiale giudiziario atteso che il sequestro conservativo non perde efficacia se viene eseguito dalla polizia giudiziaria anzichè come previsto, dall’ufficiale giudiziario, atteso che il richiamo alle norme procedurali civilistiche attiene alla modalità esecutiva e non alla validità del sequestro, che viene meno esclusivamente quando si verifichino i presupposti indicati dall’art. 317 c.p.p., comma 4, che menziona esclusivamente la pronuncia di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta ad impugnazione. (Cass. pen. Sez. 6^, 09.07.2009 n. 31565).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni infondate, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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