Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 681 Assegnazione di fondi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Il sig. Nu.Gi. adiva il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, chiedendo l’annullamento, oltre all’art. 6, lett. b) del bando di selezione, del provvedimento del 10 ottobre 2007 col quale l’Ispettore provinciale dell’agricoltura di Ragusa l’aveva escluso dalla graduatoria inerente al P.O.R. Sicilia 2000 – 2006, misura 4.06 – bando 2005 – azione 1 (investimenti aziendali per le colture vegetali) a causa della diversa attribuzione da parte dell’Amministrazione, del punteggio rispetto a quello autoderminato dal ricorrente.

Era difatti accaduto che il ricorrente si era attribuito il punteggio complessivo in punti 40 di cui punti 4 inerenti alla "valutazione dell’incidenza sull’occupazione, quest’ultimo, poi, rideterminato dall’Amministrazione in punti tre con conseguente mancata convalida del punteggio parziale ed esclusione dalla graduatoria.

Riteneva l’Amministrazione che la ULU (Unità lavorativa uomo) da considerarsi ai fini dell’effettuazione del calcolo per l’attribuzione del punteggio fosse quella stabilita dall’art. 6 del bando, sicché l’incremento avrebbe dato luogo a un punteggio pari a 3 e non a 4.

Con sentenza n. 1450 del 21 agosto 2009, il giudice adito accoglieva il ricorso.

Detto giudice riteneva l’incongruenza del presupposto dal quale muoveva l’Amministrazione, ossia l’identificazione del valore di n. 1 ULU in n. 2.200 ore lavorative/anno anche per il computo dell’incidenza dell’investimento sull’occupazione. La previsione di cui all’art. 6 del bando sembrava, invero, riguardare non già – come ritenuto dall’Amministrazione – le modalità di calcolo relative alla valutazione dell’incidenza dell’investimento sull’occupazione quanto il criterio di individuazione di specifiche capacità strutturali dell’impresa.

Tale assunto era coerente, infatti, con una lettura sistematica del bando e anche con il dato letterale del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 adottato con deliberazione n. 204 del 9 maggio 2005.

Il primo, infatti, se da una parte, all’art. 6, stabiliva l’identificazione di n. 1 ULU con n. 2.200 ore lavorative/annue, dall’altra, in seno al criterio A3, richiamava l’esclusiva applicazione delle Tabelle ettaro coltura del 2001 (id est: "determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura" – D. Ass. Agr. 5 marzo 2001) derivandone che alla prima disposizione andava ragionevolmente attribuito il significato di una previsione tendente a stabilire un requisito minimo di ore lavorative realizzate nel periodo ante investimento, autonomo rispetto al criterio A3 che conteneva il rinvio alle tabelle ettaro coltura la cui applicazione conduceva al risultato matematico di n. 1 ULU quantificata in n. 1815 ore lavorative/annue.

Una diversa lettura della disposizione del bando non sarebbe stata in linea con le diversificazioni in tema di fabbisogno di lavoro variabile in ragione di singole colture, siccome stabilito dal D. Ass. 5 marzo 2001, nonché neppure con la disciplina negoziale del rapporto di lavoro degli operai impiegati in agricoltura.

2) – L’Assessorato regionale ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

L’Amministrazione – sostiene l’Avvocatura erariale – ha adottato pedissequamente l’unica corretta metodologia di calcolo ed esperito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente sul procedimento e operato nel pieno rispetto delle disposizioni del bando.

Vero è, infatti, che l’art. 6 del bando si preoccupa di identificare il requisito della redditività mentre il successivo art. 12 quello dell’incremento delle ore lavorative dovuto all’investimento, ma mentre il primo requisito deve essere posseduto per accedere alla procedura, il secondo va dimostrato come conseguibile all’esito degli investimenti cui si ispira. Entrambi i requisiti, però, hanno come logico riferimento l’unico possibile parametro per una stima che deve essere necessariamente omogenea e che è dato proprio dalle 2.200 ore lavorative annue/uomo indicato dalla lex specialis del procedimento come costituente l’unica costante di valutazione (ULU) per gli aspetti afferenti l’individuazione dei vantaggi apportati dal progetto in termini di incremento occupazionale.

3) – Resiste al gravame l’appellato.

4) – L’appello è infondato. Secondo quanto prescritto dal bando, il punteggio attribuibile in relazione al criterio relativo alla "valutazione dell’incidenza dell’investimento sull’occupazione, ossia al rapporto tra investimento e il numero di nuovi occupati variava da 1 a 4 a seconda del valore ottenuto per effetto del rapporto tra l’investimento e i nuovi occupati (art. 12, sezione B, criterio A3).

Le modalità di attribuzione del punteggio erano espressamente disciplinate dall’art. 12.2. del bando, il quale, sotto la voce A3, prevedeva espressamente che "il numero di occupati dovrà essere determinato nel criterio A2".

A sua volta, il richiamato criterio A2 stabiliva che "Il relativo punteggio dovrà essere attribuito se tale incremento scaturisce dalla realizzazione dell’investimento per il quale si chiede il contributo, da comprovare analiticamente nel bilancio, tenendo conto esclusivamente dell’incremento di ore lavorative determinato dagli interventi riguardanti la fase della produzione.

Il calcolo dell’incremento dovrà tenere conto esclusivamente delle tabelle ettaro/coltura pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 31 agosto 2001".

Dette tabelle contengono la determinazione in ore e giornate lavorative, del fabbisogno di lavoro occorrente per coltivare un ettaro di ogni tipo di coltura praticabile nella Regione siciliana e prevedono espressamente che la giornata lavorativa di un bracciante agricolo è pari a 6 ore e 40 minuti.

Sulla scorta dei dati riportati nella summenzionata tabella, richiamata dal bando quale unico ed esclusivo criterio di calcolo, la cooperativa appellata ha correttamente proceduto alla quantificazione della voce relativa alla valutazione dell’incidenza dell’investimento sull’occupazione.

Va in proposito posto in evidenza che applicando le predette tabelle e quantificando una giornata lavorativa di un bracciante agricolo in 6 ore e 40 minuti, si ottiene un monte ore annuo per ciascuna unità lavorativa pari a circa 1815 ore e, quindi, un monte ore annuo di gran lunga inferiore rispetto alle 2.200 ore ipotizzate dall’Amministrazione. D’altra parte, ove si ritenesse corretta l’attribuzione a una ULU di un valore pari a 2.200 ore lavorative annue, posto che la durata della giornata lavorativa di un operaio agricolo secondo le citate Tabelle del 2001 è quantificata in 6 ore e 40 minuti, si dovrebbe ritenere che un operaio agricolo debba lavorare circa 330 giorni l’anno.

Tale dato appare errato, dal momento che, in base al vigente contratto collettivo di categoria nonché in base alla circolare assessoriale n. 301 del 26 giugno 2001, le giornate lavorative annue di un operaio agricolo ammontano a circa 275-280.

In definitiva, l’art. 6, lett. b) del bando, lungi dal definire il concetto tecnico di unità lavorativa e offrire il parametro da utilizzare per il calcolo dell’incremento dell’occupazione dopo l’investimento (così come preteso dall’Amministrazione) è volto esclusivamente a dimostrare la dimensione economica e produttiva di ciascuna azienda partecipante alla selezione e il riferimento relativo all’attribuzione a una ULU del valore di 2.200 ore annue va inteso come requisito, relativo alla dimensione aziendale, richiesto ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, senza che lo stesso possa incidere sulla determinazione del criterio A3, relativo all’incremento occupazione post investimento.

5) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Tenuto conto della novità della questione, si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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