Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-02-2012, n. 2381 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente, ha impugnato in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute operate nell’anno 2000, sulle somme erogate dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo. All’esito del giudizio di merito, la CTR, con la decisione in questa sede impugnata, riteneva e dichiarava tassabile nella misura del 12,50%, solo l’importo dei versamenti del contribuente al Fondo di Previdenza.

L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione con ricorso per Cassazione; il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente Agenzia censura l’impugnata decisione, sotto un primo profilo, per falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. A), del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5; per altro aspetto, per violazione dell’art. 1919 c.c., del D.P.R. N. 449 del 1959, artt. 1, 33 e segg., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, della L. n. 482 del 1985, art. 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. A, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5; infine, per omessa motivazione su fatti decisivi e controversi. L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione impugnata.

Le parti, hanno illustrato le proprie ragioni, depositando memorie.

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo ed affermando che gli importi andavano assoggettati alla aliquota del 12,50% sull’imponibile determinato in base ai versamenti del contribuente al Fondo di Previdenza, applicando, sulla parte eccedente, l’aliquota del 37,74%.

Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base del principio di diritto, da ultimo affermato, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di cogitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato) si applica la ritenuta del 12,501, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR" (Cass. SS.UU. n. 13642/2011). La decisione impugnata, si pone nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 per cui, integrata nella motivazione, con l’espresso richiamo del passaggio contenuto nella parte motiva della citata decisione delle Sezioni Unite, secondo cui per rendimento deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, va confermata. Avuto riguardo alla data di affermazione dell’applicato principio, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

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