Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 680 Comunicazione o notificazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono essere assunti come descritti dal giudice di prime cure, il quale li aveva riassunti come segue. Il Comune di Gela, con delibera di G.M. n. 145 del 18/07/2002 ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori di urbanizzazione primaria del Piano Particolareggiato di recupero n. 3, 1° stralcio, nonché il nuovo piano particellare di esproprio; ha quindi, con la stessa delibera, dichiarato l’opera da realizzare di pubblica utilità, indifferibile ed urgente. Con ordinanza del Sindaco del Comune di Gela n. 487 del 13/08/2002 è stata autorizzata l’occupazione in via di urgenza, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni "…descritti nell’allegato particellare…". Quindi, con note registrate al n. 6112 prot. del 28/10/02, è stato comunicato alla ricorrente il preavviso della occupazione degli immobili distinti in catasto "… nel foglio di mappa 141 particella 616 – occupazione mq. 120" e "… nel foglio di mappa 141 particella 625 – occupazione mq. 295".

La ricorrente ha notificato al Comune di Gela ricorso in data 20 febbraio 2004, depositato presso questo TAR in data 26 febbraio 2004.

La ricorrente lamentava:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della L. n. 2359/1865, nonché illegittimità derivata della ordinanza di occupazione d’urgenza e dell’atto di immissione in possesso, per essere incerti i termini di inizio e fine dei procedimenti di espropriazione ed occupazione previsti nella dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella delibera di G.M. 145/02;

2. Violazione e falsa applicazione della legge 241/90, come recepita in Sicilia dalla legge regionale 10/91, per mancata comunicazione di avvio del procedimento espropriativo.

Instauratosi il giudizio, la ricorrente chiedeva la nomina di CTU per procedere alla valutazione del fondo espropriato nonché per la quantificazione dei danni subiti dall’illecita usurpazione dei terreni della ricorrente. Con sentenza n. 787 del 22/23 aprile 2009, il TAR per la Sicilia sezione di Catania (Sezione Seconda) dichiarava il ricorso irricevibile (in quanto notificato almeno 17 mesi dopo la conoscenza dei provvedimenti impugnati) e la connessa domanda di risarcimento inammissibile, per non avere la ricorrente minimamente quantificato il danno subito, né fornito alcuna indicazione dalla quale potessero essere tratti elementi decisivi in ordine alla sussistenza stessa del pregiudizio. Non essendosi costituito il Comune, ometteva ogni statuizione sulle spese.

Avverso tale decisione propone appello la sig.ra Do.Ca.Ca. contestando in toto le conclusioni del giudice e chiedendo conseguentemente l’integrale riforma della decisione impugnata.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Come già correttamente deciso infatti dal Giudice di prime cure, il ricorso originario è tardivo e, come tale, irricevibile.

Non può trovare infatti accoglimento l’argomentazione dell’appellante, secondo la quale non vi sarebbe intempestività della proposizione del ricorso in quanto l’atto a lei notificato il 30 ottobre 2002 (ordinanza sindacale 487 del 13 agosto 2002) richiama solo in premessa la deliberazione della G.M. n. 145 del 18 luglio 2002 (contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera a fondamento della intervenuta occupazione d’urgenza dei terreni della ricorrente) e non potrebbe perciò considerarsi idoneo a fondare la piena conoscenza del provvedimento, necessaria a dare avvio alla decorrenza del dies a quo per la sua impugnazione.

Come osservato già infatti dal Giudice di prime cure, il ricorso è stato notificato in data 20/4/04 e la stessa ricorrente ha fornito copia della impugnata ordinanza sindacale 487 del 13/8/02, che riporta nelle premesse l’indicazione della delibera di G.M. n. 145 del 18/07/2002. Dal testo di essa si apprende (relata di notifica in calce), che la sua notificazione alla controparte è stata effettuata "a mani della stessa" in data 30 ottobre 2002, dunque oltre 17 mesi prima della proposizione del ricorso. Fatto che rende quest’ultimo insuperabilmente tardivo, come sottolineato dal consolidatissimo insegnamento giurisprudenziale (ex multis: Cons. St. 1298/2010), secondo il quale "la piena conoscenza del provvedimento, a prescindere dalla indicazione degli estremi burocratici di identificazione, si realizza infatti quando l’interessato ha contezza dell’esistenza dell’atto e della sua lesività"; la nozione di piena conoscenza dell’atto (ai fini della decorrenza del termine per la relativa impugnazione), si ricollega ad un duplice, concorrente criterio di essenzialità e sufficienza: la individuazione dell’atto e la conoscenza del suo contenuto nei suoi elementi essenziali (l’autorità amministrativa che lo ha emesso ed il suo contenuto dispositivo lesivo). Con la conseguenza "che in presenza di siffatti elementi sull’interessato incombe l’onere della immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale emergano ulteriori profili di illegittimità" (C.d.S., n. 4072/2007).

Inammissibile è anche poi – come in maniera parimenti ineccepibile ha già ritenuto il Giudice di prime cure – l’azione risarcitoria.

Come ha sottolineato il TAR nella decisione impugnata, l’azione di danni "benché proposta dinanzi al giudice amministrativo, sul piano probatorio è comunque soggetta non alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, bensì al principio dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., applicabile anche al processo amministrativo, con conseguente inammissibilità per genericità della domanda risarcitoria per la quale non sia stata fornita alcuna prova e non sia stata neppure allegata la misura del danno da risarcire (Cons. Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3380; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1 agosto 2008, n. 7803; TAR Sicilia – Catania, sez. II, 21/02/08, n. 336); né la richiesta di CTU può supplire alla carenza probatoria della parte (ex multis Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2967)".

Non avendo, nella specie, la ricorrente minimamente "quantificato il danno subito né fornito alcuna indicazione dalla quale potessero essere tratti elementi decisivi in ordine alla sussistenza stessa del pregiudizio economico lamentato, essendosi limitata a chiedere, in via istruttoria "la nomina di CTU onde procedere alla valutazione del fondo espropriato nonché per la quantificazione dei danni subiti dall’illecita usurpazione dei terreni della ricorrente" (pag. finale del ricorso)", la sua domanda deve – come appunto esattamente deciso – considerarsi priva dei necessari elementi di identificazione. Dubbia – ha già osservato il Giudice – è persino l’avvenuta occupazione in fatto lamentata, essendo stati allegati provvedimenti ad essa preordinati, ma nessuno di effettiva immissione in possesso.

Per le premesse, l’appello deve essere respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Sussistono comunque giustificati motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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