Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 29-09-2011, n. 35371Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 22.11.2010, rigettava l’istanza di revoca della misura coercitiva del divieto di dimora (sub specie divieto di accesso all’Ufficio Agenzia entrate di Siracusa) applicata nei confronti di: C.C..

L’indagato proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Siracusa, con ordinanza del 05.11.2011, respingeva il reclamo osservando che il medesimo era ripetitivo dei motivi già respinti dal GIP e, pertanto dichiarava l’inammissibilità dell’appello per carenza di motivi di impugnativa;

Avverso tale decisione del Tribunale della libertà, ricorre per cassazione il difensore del C., deducendo: MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

– Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 274 c.p.p. atteso che il tribunale aveva omesso di indicare i motivi per i quali aveva respinto l’appello;

in particolare non aveva motivato riguardo alla dedotta assenza del pericolo di inquinamento, nè in ordine all’assenza di pericolo di reiterazione del reato; -in secondo luogo il provvedimento impugnato sarebbe da censurare perchè carente di motivazione nonostante la specificità dei motivi di appello; CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello perchè "l’istante si è limitato a reiterare i rilievi già formulati nell’istanza di revoca della misura cautelare" e di seguito, ha indicato in sintesi quei rilievi (interrogatorio di garanzia, mancanza di vincoli di parentela e societari con la Cogesitur, l’attività di ben 35 anni, etc) osservando come agli stessi abbia già risposto con adeguata motivazione il Gip senza che l’appellante abbia mosso alcuna censura specifica, essendosi limitato alla loro semplice reiterazione.

I motivi proposti nel presente ricorso incorrono nello stesso vizio, atteso che, sostanzialmente, ripetono quelli già proposti in primo e secondo grado ma non rispondono all’esigenza di indicare censure specifiche sulla motivazione impugnata.

Invero, per l’appello come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. (Cassazione penale. sez. 6, 06 febbraio 2003, n. 13261) Il Tribunale dell’appello ha, per l’appunto, rilevato l’inammissibilità dei motivi proposti perchè ripetitivi e privi di censure specifiche ed il ricorrente, in questa sede, ripropone motivi relativi al merito ma non affronta il tema dell’inammissibilità dell’appello.

Deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità. (Cassazione penale, sez. 3, 19 ottobre 2006. n. 41287).

Segue l’inammissibilità del ricorso;

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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