Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-02-2012, n. 2379 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente, ha impugnato in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute, ritenute indebite, operate nell’anno 2000, sulle somme erogate dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo.

All’esito del giudizio di merito, la CTR, con la decisione in questa sede impugnata, riteneva e dichiarava che il c.d. rendimento andava tassato nella misura del 12,50%.

L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione con ricorso per Cassazione.

L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, per inammissibilità ed infondatezza dei motivi.

Le parti, hanno illustrato le proprie ragioni, depositando memorie.

Motivi della decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto e dichiarato applicabile l’aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale erogato ed i premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo. L’Agenzia, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 42 TUIR, nonchè della L. n. 482 del 1985, art. 6. Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base del principio di diritto, da ultimo affermato, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR" (Cass. SS.UU. n. 13642/2011).

La decisione impugnata, pur ponendosi nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42 TUIR, non risulta, per la genericità dell’assunto conclusivo, aderente ad esso nella parte in cui, senza, peraltro, dare adeguata contezza del percorso decisionale, omette di indicare gli elementi alla cui stregua va determinato il rendimento tassabile al 12,50%. Il ricorso va, pertanto, accolto, nei precisati limiti, e, per l’effetto cassata l’impugnata decisione;

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell’Umbria, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi al richiamato principio ed all’esplicito passaggio motivazionale, contenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite n. 13642/2011, secondo cui per rendimento deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando adeguatamente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui alla parte motiva, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Umbria, anche per la pronuncia sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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