T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 466

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, dall’8 luglio 1986 nella Polizia di Stato, presta servizio presso la Questura di Trieste in qualità di Assistente Capo.

Espone che il 22 marzo 2007 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riparazione di ernia inguinale, a seguito del quale si è verificato il cedimento della parete posteriore del canale inguinale, che, per consiglio del chirurgo, è considerata non operabile, e di essere portatore di un’ulteriore ernia inguinale interna per la quale gli è stato consigliato di evitare sforzi e traumi.

Il ricorrente è stato quindi sottoposto ad accertamenti.

La Commissione medica di prima istanza e la Commissione medica di seconda istanza, quest’ultima con giudizio del 28 aprile 2009, notificato il 30 aprile 2009, lo hanno giudicato idoneo al servizio.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, che sostiene invece di non essere idoneo più al servizio, impugna il giudizio della Commissione medica di seconda istanza per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, perché la gravità della patologia dovrebbe comportare il riconoscimento del venir meno dei requisiti per la permanenza in servizio, o per la presenza dell’ernia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni, come tale inquadrabile nella quinta categoria della Tabella A del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 o, quantomeno, per la presenza di una patologia inquadrabile nella settima categoria, che comporta l’inidoneità al servizio ove valutata congiuntamente all’età del ricorrente, all’anzianità di servizio, alla qualifica, alla gravosità e rischi e dei compiti affidati;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 3 e seguenti del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 per omessa tutela del diritto alla salute del dipendente;

III) travisamento, omesso esame dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento, irrazionalità e contraddittorietà perché nel parere della Commissione medica non è menzionata l’esistenza di un’ernia accertata il 30 gennaio 2009, e prima non rilevata.

Al ricorrente è stato successivamente notificato il processo verbale n. 39/09 del 5 febbraio 2009, notificato il 29 giugno 2009, relativo al giudizio della Commissione medica di seconda istanza, impugnato con motivi aggiunti per le medesime censure già proposte con il ricorso originario.

Si sono costituiti in giudizio i Ministeri dell’Interno e della Difesa concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011, in prossimità della quale il ricorrente ha chiesto di disporre, ove ritenuta necessaria, una consulenza tecnica d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Come risulta dalla memoria difensiva depositata in giudizio dalla difesa erariale, il ricorrente il 20 ottobre 2008, dopo un lungo periodo di assenza dal servizio, è stato inviato alla Commissione medica ospedaliera di Padova per verificare la persistenza dei requisiti di idoneità incondizionata al servizio.

La Commissione medica ha diagnosticato il cedimento della parete posteriore del canale inguinale, giudicando però il ricorrente idoneo al servizio.

Il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione di seconda istanza di Milano la quale ha svolto una serie di accertamenti sanitari iniziati il 5 febbraio 2009, e terminati il 26 marzo 2009, esprimendo alla fine un giudizio secondo il quale, tenendo conto della documentazione sanitaria, della storia clinica e di quanto accade nell’evoluzione clinica di lesioni simili trattate allo stesso modo, nonché la qualifica rivestita e delle funzioni e dei compiti ad essa inerenti, vi è da ritenere che il ricorrente sia idoneo al servizio.

Le censure proposte, che possono essere trattate unitariamente, muovono tutte dal presupposto secondo cui il ricorrente è affetto da una patologia che, per la sua gravità, impedirebbe sia l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato che la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tale conclusione è tuttavia esclusa dagli accertamenti svolti dall’Amministrazione, che ha ha riscontrato un quadro clinico stabilizzato.

Il ricorrente si limita ad una generica contestazione del giudizio medico, ma non allega un principio di prova circa l’erroneità dei criteri tecnici impiegati, o elementi tali da giustificare una ripetizione delle indagini specialistiche.

Ciò induce il Collegio a non disporre una consulenza tecnica d’ufficio, in quanto, come è noto, tale mezzo di indagine è finalizzato esclusivamente a fornire nel giudizio elementi di valutazione o la soluzione a questioni che richiedono specifiche conoscenze, ma non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

In tale contesto fattuale, il ricorso deve essere respinto, perché, come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza, le valutazioni tecnico sanitarie effettuate dai collegi medici nei confronti dei pubblici dipendenti al fine di accertarne l’inidoneità, non necessitano di particolari motivazioni, oltre a quelle contenute nel giudizio medico espresso, essendo sufficiente che, come è avvenuto nel caso di specie, dal verbale della visita medica risulti la compiutezza degli accertamenti svolti (cfr. Tar Piemonte, Sez. I, 25 luglio 2003, n. 1127; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 29 luglio 1993, n. 543).

La valutazione della commissione medica costituisce infatti espressione di discrezionalità tecnica, per la quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di irragionevolezza, incongruità, ovvero di travisamento o errore di fatto, e non può che arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento o qualora, come nel caso di specie, la parte ricorrente non alleghi elementi idonei a contestarne la correttezza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7732; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2001, n. 3822).

In definitiva il ricorso originario e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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