Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 29-09-2011, n. 35369

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

A.E.R., indagato di concorso con A. A. e L.G.L. nel delitto di cui all’art. 110 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies perchè, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il L.G. attribuiva fittiziamente ad A. E.R., che accettava, la titolarità formale delle quote della ditta Zeta Legno srl essendone in realtà il L.G. l’effettivo titolare;

fatti del (OMISSIS);

il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, in data 21.06.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo della predetta società Zeta Legno srl nonchè di conti correnti, conti deposito ed altro intestati ad A.E.R., A.A., S. S.;

L’ A.E.R., unitamente ad A.A., proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 08.07.2010, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.

Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo dei Difensori di fiducia, deducendo: 1 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della decisione per erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies perchè non avrebbe considerato che tale ipotesi delittuosa ricorre allorchè vi sia la costituzione di situazioni di mera apparenza giuridica, mentre non ricorrerebbe nelle situazioni, come la presente, ove i rapporti giuridici ed economici, lungi dall’essere fittizi sono, invece reali e palesi; 2)- con il secondo motivo i ricorrenti sottolineano l’illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe sostenuto che la norma sanziona anche il caso del socio palese; al riguardo si sottolinea che il L.G. ha assunto il ruolo di socio palese della società Zeta Legno, con ciò contraddicendo l’ipotesi contestata dell’elusione; -altrettanto palese sarebbe stata la fuoriuscita del L.G. dalla società che è tornata nella titolarità esclusiva della famiglia Arillotta;

– sarebbe erronea la motivazione impugnata laddove trae la prova dell’occulta cointeressenza del L.G. nella società, anche dopo la sua uscita dalla compagine sociale, dalla circostanza che il medesimo ha continuato ad avere contatti con gli A. e con l’azienda, mentre tali comportamenti sono esclusivamente finalizzati a garantire al L.G. la restituzione dei finanziamenti erogati alla società; CHIEDE l’annullamento del ricorso;

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

L’ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivata sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo i detti indizi richiesti fra i presupposti applicativi; e ciò in quanto è sufficiente per l’adozione della detta misura cautelare reale la presenza di un "fumus boni iuris" e cioè l’ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato, rilevabile dalla pendenza di un’imputazione e senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza dell’accusa e alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per l’imputato.

Consegue che nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi all’astratta possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato.

Tanto meno tali questioni possono formare oggetto del ricorso per cassazione, non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell’imputazione. (Cassazione penale, sez. 6, 07 luglio 1993).

Il ricorrente censura l’ordinanza deducendo l’assenza del "fumus" del reato di interposizione fittizia, sostenendo che in realtà la condotta del L.G. sarebbe stata palese, essendo egli dapprima entrato nella società e successivamente per esserne definitivamente uscito, ma il motivo non coglie nel segno atteso che il Tribunale ha correttamente rilevato, per un verso, che l’imputazione ex art. 12 quinquies è astrattamente applicabile alla fattispecie e, per altro verso, che il L.G., pur essendo formalmente uscito dalla compagine sociale, vendendo le sue quote ad A.A. (il quale poi le ha trasmesse all’odierno indagato A.E. R.), ha continuato ad interessarsi attivamente della gestione delle vicende della predetta società, per come emerge dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate e per come riscontrato dai controlli bancari e dal sequestro, presso il D.G., di numerosissimi assegni relativi alla predetta società.

Il Tribunale ha quindi sottolineato come il "periculum" sia insito nella possibilità di procedere a confisca dei beni in oggetto, in quanto strumento del reato contestato.

Si tratta di una motivazione del tutto corretta perchè coerente e rispettosa dei principi che presiedono il giudizio in sede di reclamo avverso le misure cautelari reali e sufficiente a delineare sia il "fumus" che il "periculum";

si è ritenuto, infatti che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell’astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi previste, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, e, quanto al "periculum in mora", nella presenza di seri indizi d’esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza. (Cassazione penale, sez. 6, 14/04/2008, n. 27710).

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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