T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 465 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In attuazione delle procedure finalizzate alla razionalizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa previste dall’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, il Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2009/2010, ha soppresso l’autonomia amministrativa e funzionale dell’Istituto tecnico statale "Pietro Savorgnan di Brazzà", avente sede nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, aggregandolo all’Istituto superiore di istruzione secondaria di Latisana.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro con il ricorso in epigrafe impugna la deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 13 del 28 gennaio 2009 avente ad oggetto "Piano di dimensionamento scolastico provinciale – anno 2009/2010, la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 5 febbraio 2009, recante l’approvazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per il Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2009/2010, e il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia prot. AD00DRFR1551 del 18 febbraio 2009, recante l’attuazione del Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia, per le seguenti censure:

I) violazione del principio del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione tra Regione ed enti locali e tra gli enti locali nei rispettivi rapporti, violazione dell’art. 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, insufficienza dell’istruttoria, errore di fatto, difetto dei presupposti, arbitrarietà e disparità di trattamento, per il mancato coinvolgimento nella procedura del Comune di Lignano Sabbiadoro;

II) violazione dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e difetto di motivazione perché non sono state indicate le ragioni per le quali si è dato corso alla scelta adottata;

III) omessa comparazione tra le alternative prospettate nel corso dell’istruttoria, violazione dell’art. 3, commi 3 e 8, del DPR 18 giugno 1998, n. 233, insufficienza dell’istruttoria, ingiustizia manifesta, per l’omessa considerazione della specializzazione formativa dovuta all’attivazione dell’indirizzo sportivo.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, la Provincia di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse.

La Provincia di Udine ha anche eccepito anche la tardività dell’impugnazione della propria deliberazione n. 13 del 28 gennaio 2009, e il difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza cautelare n. 58 del 20 maggio 2009, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Viene all’esame il ricorso con il quale il Comune di Ligneo Sabbiadoro impugna gli atti della procedura con la quale la Dirigenza dell’Istituto tecnico statale "Pietro Savorgnan di Brazzà" avente sede nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, è stata soppressa ed aggregata all’Istituto superiore di istruzione secondaria di Latisana.

Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni in rito.

La Regione, la Provincia e il Ministero della Pubblica Istruzione eccepiscono l’inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Lignano Sabbiadoro per difetto di legittimazione e di interesse.

Affermano che, poiché i provvedimenti impugnati incidono su un Istituto superiore che ha un bacino d’utenza più ampio di quello comunale, il Comune non può far valere interessi che sovrastano la propria dimensione territoriale, e che la mera soppressione dell’autonomia funzionale di un Istituto scolastico non è lesiva perché non comporta nessun cambiamento rispetto all’offerta formativa e al servizio offerto.

L’eccezione di difetto di legittimazione deve essere respinta perché il Comune, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza, quale ente esponenziale degli interessi della comunità che rappresenta, deve ritenersi legittimato a censurare la potestà organizzatoria esercitata in sede di esercizio del dimensionamento del piano scolastico (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 5299; Tar Campania, Napoli, Sez. I, 22 giugno 2001, n. 2889; Tar Trentino Alto Adige, Trento, 29 dicembre 1998, n. 536).

L’eccezione di difetto di interesse deve essere respinta perché il Comune di Lignano Sabbiadoro ha una spiccata vocazione turistica, e può pertanto avere un vantaggio concreto al mantenimento dell’autonomia dell’Istituto per il turismo al fine di facilitare i contatti tra l’Amministrazione scolastica e gli operatori locali interessati ad organizzare stage o a concludere convenzioni.

1.2 La Provincia di Udine eccepisce la tardività e l’inammissibilità dell’impugnazione della propria deliberazione n. 13 del 28 gennaio 2009, affermando che si tratta di un atto endoprocedimentale, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.

Tali eccezioni devono essere respinte.

L’impugnazione deve ritenersi tempestiva in quanto la predetta deliberazione della Giunta provinciale è un atto per il quale, ai sensi dell’art. 21, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il termine di proposizione del ricorso decorre dal giorno in cui scade il termine della pubblicazione.

La deliberazione è stata pubblicata sull’albo pretorio il 30 gennaio 2009, rimanendo affissa fino al 14 febbraio 2009, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ritualmente proposto mediante la notifica avvenuta il 3 aprile 2009.

1.3 Quanto all’eccepita inammissibilità dell’impugnazione della deliberazione della Giunta della Provincia e al suo difetto di legittimazione passiva, vi è da osservare che nella complessa procedura che porta alla definizione del piano di dimensionamento è prevista l’adozione di atti di natura sostanzialmente provvedimentale da parte delle Province sia dalla normativa statale (cfr. la previsione dell’art. 3 del DPR 18 giugno 1998, n. 223) che regionale (dalle due Generalità della Giunta regionale n. 2276 del 30 ottobre 2008, e n. 80 del 15 gennaio 2009).

In ogni caso, anche a voler qualificare tali atti come aventi natura propositiva, potrebbe proporsi il problema della loro impugnabilità immediata prima della definizione del procedimento cui accedono, ma non il problema della loro impugnabilità congiunta con l’atto finale che conclude il procedimento (in termini cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 5299).

Debbono pertanto escludersi sia la dedotta non impugnabilità della deliberazione della Giunta Provinciale, che il difetto di legittimazione passiva della Provincia.

2. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ai fini di una miglior comprensione dei termini della controversia è necessario richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.

Per razionalizzazione la rete scolastica l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha imposto il riconoscimento dell’autonomia amministrativa e organizzativa solamente alle scuole che raggiungono dimensioni idonee a garantire l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa.

In quest’ottica è stato previsto che, ai fini del mantenimento della personalità giuridica, gli istituti di istruzione debbano avere di norma una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni, riducibili a 300 nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o per gli istituti con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell’ambito nazionale e regionale.

Gli artt. 138 e 139 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, demandano alle Regioni le funzioni di programmazione della rete scolastica, e alle Province le funzioni concernenti l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

L’art. 3 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, ha demandato ad apposite conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica il compito di adottare i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali adottati dalle Regioni.

L’art. 7 comma 2 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, prevede che le Regioni a Statuto speciale sostituiscano la disciplina prevista dal medesimo regolamento con proprie norme, da adottare nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione.

La Regione Friuli Venezia Giulia non ha recepito con appositi decreti legislativi da adottarsi ai sensi dell’art. 65 dello Statuto speciale della Regione le competenze statali in materia di istruzione, e a differenza delle altre Regioni, non ha ancora acquisito le competenze conferite dal Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Con due Generalità della Giunta n. 2276 del 30 ottobre 2008, e n. 80 del 15 gennaio 2009, la Regione ha dettato delle direttive e norme di indirizzo per dare attuazione alle previsioni del sopra citato art. art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.1 Con il primo motivo il Comune lamenta la mancata acquisizione nella procedura del suo apporto procedimentale e di quello della Dirigenza scolastica, espressamente prescritto dalla Generalità della Giunta regionale n. 80 del 15 gennaio 2009, secondo la quale le Province sono tenute ad attestare le forme di consultazione attivate e i pareri acquisiti dagli enti locali interessati.

La censura va disattesa in quanto nel caso all’esame il Comune si è spontaneamente attivato approvando in Consiglio comunale il 3 novembre 2008 un’articolata mozione nella quale sono ampiamente argomentate le ragioni di dissenso e la posizione di contrarietà espressa dal Dirigente scolastico e da una rappresentanza dei docenti.

Tale mozione è stata trasmessa alla Provincia il 13 gennaio 2009, e la deliberazione della Giunta provinciale n. 13 del 28 gennaio 2009 (cfr. pag. 7) dà espressamente atto di averla ricevuta, illustrando anche la posizione del Comune che ha insistito per mantenere l’autonomia dell’Istituto.

La partecipazione degli enti locali alla procedura deve essere letta in una chiave sostanziale, alla luce dell’opportunità di fornire agli enti chiamati ad approvare il piano di dimensionamento i necessari elementi conoscitivi.

In quest’ottica la mancata iniziativa della Provincia nell’acquisizione dell’apporto partecipativo del Comune e della Dirigenza scolastica ha una valenza meramente formale, e non determina l’illegittimità dell’azione amministrativa, in quanto questi hanno spontaneamente provveduto a dare il proprio apporto collaborativo.

4. Con il secondo motivo il Comune lamenta il difetto di motivazione della decisione di sopprimere l’autonomia dell’Istituto.

La censura deve essere respinta perché il piano di dimensionamento ha natura di atto generale a contenuto pianificatorio e, in base all’art. 3, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, non soggiace pertanto all’obbligo di motivazione (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 settembre 2010, n. 2553).

5. Con il terzo motivo il Comune lamenta la mancata considerazione di alternative alla scelta effettuata e della possibilità di accordare deroghe perché l’Istituto ha attivato un indirizzo specialistico sportivo con la possibilità di realizzare un convitto

Le doglianze devono essere respinte.

Sul punto vi è da osservare che il Comune ha illustrato l’esistenza di alternative per la prima volta con la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 16 febbraio 2009, formulata successivamente all’approvazione del piano, e non appare congruo pretendere un contraddittorio rispetto a delle opzioni che non sono state prospettate in tempo utile.

Inoltre la tesi che sarebbero possibili delle deroghe non è fondata.

La soglia minima per il mantenimento dell’autonomia in via ordinaria è di 500 alunni, derogabile a 300 alunni nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o per gli istituti con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell’ambito nazionale e regionale, ma l’Istituto non ha raggiunto negli ultimi cinque anni neppure la soglia di 300 alunni.

Il mancato raggiungimento della soglia numerica minima comporta l’infondatezza del terzo motivo.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le peculiarità della controversia, che coinvolge soggetti pubblici, giustificano la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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