Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-02-2012, n. 2377 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente, ha impugnato in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute operate nell’anno 2000, sulle somme erogate dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo. All’esito del giudizio di merito, la CTR, con la decisione in questa sede impugnata, riteneva e dichiarava tassabile nella misura del 12,50%, la differenza tra il capitale ed i premi riscossi. L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione con ricorso per Cassazione; il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente Agenzia censura l’impugnata decisione, sotto un primo profilo, per falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 convertito in L. n. 30 del 1997, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. A); per altro aspetto, per insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi, altresì, per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, lett. H bis, art. 16, lett. A, e art. 42, comma 4 e art. 6, comma 2; infine, per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. A. L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo ed affermando che gli importi andavano assoggettati alla aliquota del 12,50% sulla differenza tra il capitale ed i premi riscossi, ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo. Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base dei principi di diritto, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR" (Cass. SS.UU. n.13642/2011);

"ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

La decisione impugnata, pur ponendosi nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, non risulta, per la genericità dell’assunto conclusivo, aderente ad esso nella parte in cui, senza, peraltro, dare adeguata contezza del percorso decisionale, omette di indicare gli elementi alla cui stregua va determinato il rendimento tassabile al 12,50%.

Il ricorso va, pertanto, accolto, nei precisati limiti, e, per l’effetto cassata l’impugnata decisione; Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi al richiamato principio ed all’esplicito passaggio motivazionale, contenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite n. 13642/2011, secondo cui per rendimento deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando adeguatamente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui alla parte motiva, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la pronuncia sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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