T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 833 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 17.12.2002, tempestivamente depositato, il sig. M.M. ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Monte San Giovanni Campano gli intimava la demolizione delle opere eseguire in assenza di concessione edilizia.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) violazione art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241, non essendo stato comunicato l’avviso dell’avvio del procedimento; 2) violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241 per difetto d’istruttoria e di motivazione; 3) violazione art. 13 della L. 28.2.1985, n. 47; 4) violazione dell’art. 1 della L. 28.1.1977, n. 10 in relazione all’art. 32 della L. 17.8.1942, n. 1150.

Il Comune di Monte San Giovanni Campano non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza 24.3.2011, n. 327, la sezione disponeva incombenti istruttori in relazione alla domanda di concessione in sanatoria allegatamente richiesta dal deducente.

In ottemperanza a detta ordinanza l’amministrazione ha prodotto nota n. 6270 del 9.5.2011.

All’udienza pubblica del 14.7.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Il ricorso è infondato.

Osserva, anzitutto, il collegio che l’area in cui ricade il contestato manufatto abusivo – località Bagnara (la Lutella) è sottoposta a vincolo paesaggistico ambito 11 approvato dal Piano Paesaggistico Territoriale con L. n. 431/85.

Gli esiti della vista relazione istruttoria escludono inoltre l’affermazione del ricorrente secondo cui per le opere oggetto di ordinanza di demolizione sarebbe stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria.

Contrariamente poi a quanto afferma il ricorrente, facendo leva sulla sentenza del tribunale penale di Frosinone, l’immobile di che trattasi non è stato realizzato prima dell’anno 1967.

Dalla predetta sentenza, depositata in atti, si rileva infatti che nei confronti del ricorrente è stata emessa pronuncia di non doversi procedere per i reati a lui ascritti perchè estinti per intervenuta prescrizione, ma che "le circostanze emerse nel corso del dibattimento inducono pertanto a ritenere che le opere oggetto di contestazione siano state realizzate in tempi risalenti a circa dieci anni".

Dovendosi, quindi, desumere che il fabbricato è stato realizzato in epoca sicuramente successiva alla legge n. 765 del 1967 e che, per la sua regolarizzazione, come ammette lo stesso ricorrente, non è stata presentata istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 13 della legge n. 47/85, deve anche inferirsene che il fabbricato in questione sia abusivo.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Nessuna statuizione in ordine alle spese processuali, non essendosi costituito in giudizio il Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Nulla spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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