Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-02-2012, n. 2376 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente, nella qualità, ha impugnato in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia Entrate alla domanda presentata al fine di ottenere il rimborso delle ritenute operate nell’anno 2000, sulle somme erogate al dante causa L.A. dall’ENEL a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo. In via principale, sul presupposto che gli importi percepiti avessero natura, risarcitoria, chiedeva il rimborso integrale della somma ritenuta; in via subordinata, chiedeva il rimborso parziale, deducendo che, trattandosi di reddito di capitale, andavano applicati il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 e della Legge n. 482 del 1985, art. 65 con ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.

L’adita Commissione respingeva la domanda principale ed accoglieva quella subordinata.

In esito all’appello dell’Agenzia ed al relativo parziale accoglimento, la CTR con la decisione in questa sede impugnata, precisò che nella predetta misura del 12,5 0%, doveva essere tassato solo il c.d. "rendimento", mentre le somme liquidate a titolo di capitale andavano assoggettate a tassazione separata. L’Agenzia ha gravato tale ultima decisione con ricorso per Cassazione; la contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente Agenzia censura l’impugnata decisione, per violazione dell’art. 1919 c.c., del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 1, art. 33 e segg. falsa, applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 4, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. A), D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 convertito in L. n. 30 del 1997, nonchè per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, ed altresì per insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, per inammissibilità ed infondatezza dei motivi.

Le parti, hanno illustrato le proprie ragioni, depositando memorie;

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto e dichiarato applicabile l’aliquota del 12,50% sul rendimento.

Il Collegio è dell’avviso che il ricorso debba essere definito, sulla base dei principi di diritto, secondo cui "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella, motivazione della medesima decisione, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato), si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR" (Cass. SS.UU. n. 13642/2011);

"ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

La decisione impugnata, pur ponendosi nel solco del richiamato principio, avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42 TUIR, non risulta, per la genericità dell’assunto conclusivo, aderente ad esso nella parte in cui, senza, peraltro, dare adeguata contezza del percorso decisionale, omette di indicare gli elementi alla cui stregua va determinato il rendimento tassabile al 12,50%.

Il ricorso va, pertanto, accolto, nei precisati limiti, e, per l’effetto cassata l’impugnata decisione; Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi al richiamato principio ed all’esplicito passaggio motivazionale, contenuto nella citata decisione delle Sezioni Unite n. 13642/2011, secondo cui per rendimento deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando adeguatamente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui alla parte motiva, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la pronuncia sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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