Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 29-09-2011, n. 35334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.N., impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11.02.2010, confermativa della decisione emessa li 10.04.2007 dal Tribunale della stessa città, sezione di Afragola, con la quale era stato condannato per il reato di ricettazione ( art. 648 c.p.) di materiale proveniente dal delitto di rapina;

si deducono:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1) – il ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto la sua penale responsabilità omettendo illogicamente di considerare che il materiale proveniente da delitto si trovava in un cortile adiacente alla sua abitazione, accessibile anche ad estranei, sicchè non vi era la prova della penale colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio;

– la sentenza era da censurare per avere ricavato la prova a carico del S. dall’omessa spiegazione circa la provenienza della merce, motivazione che però era illogica atteso che egli non era tenuto a fornire gli elementi la cui ricerca incombeva all’accusa, nè era tenuto ad accusare terzi in ordine alla proprietà di quei beni;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorrente propone censure – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni delle prove che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, avendo osservato:

– che l’ispettore F. aveva rinvenuto il materiale in questione nel cortile dell’abitazione dell’imputato, adibito a deposito di detersivi;

– che non risultava in alcun modo che tale cortile fosse aperto o utilizzato da altri;

– che il medesimo S. non aveva fornito alcun ragguaglio al riguardo nel corso del giudizio nè aveva indicato quale fosse la provenienza della merce;

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti, atteso che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", circostanza che non ricorre nella specie. Cassazione penale, sez. 4^ 12 giugno 2008, n. 35318;

per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni -in fatto- fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, Cassazione penale, sez. 4^, 29 pennato 2007, n. 12255.

Anche le censure relative alla prova circa l’elemento soggettivo del reato di ricettazione sono del tutto infondate, atteso che la Corte di appello ha motivato in aderenza al principio formulato dalla Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, per il quale in tema di ricettazione, la consapevolezza dell’agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta può desumersi da qualsiasi elemento, e, in particolare, dall’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Cassazione penale, sez. 2^, 22/01/2008, n. 5996) I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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