T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento emesso e notificato il 20.5.2011 il Consolato generale d’Italia a Csablanca ha respinto la richiesta di visto di ingresso per motivi di turismo presentata dai ricorrenti.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge, art. 5 Trattato Schengen eccesso di potere assenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Controparte replica il 13.10.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dalla relazione della PA: "i richiedenti hanno prodotto una documentazione da cui risulta una situazione economica e reddituale alquanto modesta. Il Sig. F. non svolge alcune attività lavorativa e non è titolare di alcun trattamento pensionistico. Questa circostanza è peraltro confermata anche dalla lettera di ospitalità sottoscritta dal figlio invitante che ha lasciato in bianco la voce relativa "all’attività lavorativa svolta dal richiedente il visto". Inoltre, la moglie del Sig. F., Sig.ra L., non svolge alcuna professione, come dichiarato sempre nella stessa lettera di ospitalità a firma del figlio invitante e non è stata presa in carico dal coniuge in quanto, come detto, nemmeno quest’ultimo gode di alcun cespite. Gli istanti non hanno presentato nessun estratto conto bancario né certificati di proprietà immobiliare da cui si possa desumere una seppur minima stabilità economica";

b). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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