T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8178 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza n. 15 dell’11.2.2011 il dirigente del Comune di Pomezia ha ordinato ai ricorrenti di provvedere alla rimozione delle opere abusivamente realizzate sull’area demaniale marittima distinta in catasto foglio 25, part. 2442 (cortile pavimentato e accorpato alla retrostante proprietà privata).

Nel ricorso gli interessati sostengono – sostanzialmente – che non è stato realizzato alcun manufatto ad eccezione di una pavimentazione da ritenersi conforme alle vigenti norme urbanistiche.

In data 16.5.2011 si è costituito il Comune che ha sostenuto:

1) inammissibilità del ricorso per carenza di motivi posti a suo fondamento;

2) infondatezza in quanto gli stessi ricorrenti sostengono che le opere sono saldamente ancorate al suolo (la sola opera è costituita da una pavimentazione);

3) infondatezza in quanto i ricorrenti hanno sempre occupato e continuano ad occupare un’area di pubblico demanio marittimo (cfr., verbale della Guardia costiera n. 1774/2010).

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). come risulta dagli atti istruttori trattasi – incontestatamente – di unità abitativa che insiste su suolo demaniale marittimo (particella 2442, foglio 25; cfr., allegati SID ed estratto di mappa);

b). rispetto agli abusi edilizi realizzati sul suolo demaniale marittimo, la p.a. ha una potestà sanzionatoria, ex art. 54, cod. nav., che, non avendo natura possessoria, né tanto meno petitoria, può essere esercitata in ogni tempo a prescindere dall’eventuale lasso di tempo intercorrente tra l’evento abusivo e il suo accertamento (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 04032003, n. 1684).

Inoltre " L’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 c.n. (che introduce l’obbligo della capitaneria di porto di ordinare lo sgombero delle aree demaniali abusivamente detenute e la demolizione delle opere eventualmente realizzate) non richiede alcuna particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello "status quo ante" rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima." (cfr., T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 08072005, n. 1150);

c). come rilevato da controparte le opere sono saldamente ancorate al suolo. Pertanto, considerate le dimensioni e la tipologia, le stesse non possono considerarsi amovibili o precarie.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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