Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 29-09-2011, n. 35332 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Verbania, ha riconosciuto al F. le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti contestate, rideterminando, così, la pena complessiva in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, per due reati di rapina pluriaggravata e per il reato di omicidio colposo, ricorre la difesa del F., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per mancata assunzione di prova decisiva; lamenta il ricorrente che ,come condizione del rito abbreviato aveva chiesto l’integrazione della perizia psichiatrica con una maggiore osservazione e puntualizzazione delle reali condizioni di salute del F., assuntore fino alla tenerissima età di alcool e droghe;

b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 95 c.p. o art. 89 c.p. dovendosi riconoscere all’imputato il vizio totale o parziale di mente;

c) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla motivazione meramente apparente in ardine alla mancanza o riduzione dell’imputabilità del prevenuto;

d) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) per la mancata derubricazione della rapina di cui al capo a) in quello di furto d’uso in relazione alle sigarette di cui si era appropriato il F. e delle quale aveva bisogno per far fronte alla crisi di astinenza da stupefacente, nella quale versava;

e) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) per la mancata derubricazione del reato di cui al capo a) in quello di furto, f) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) per l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62 c.p., n. 4 Sussistevano tutti gli elementi per riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4;

g) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e al non riconoscimento delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato.

2.1 La motivazione con la quale la Corte di merito ha respinto la doglianza relativa alla mancata assunzione di una prova asseritamene decisiva , merita di essere condivisa. La Corte infatti, nella sua valutazione fa rinvio alla giurisprudenza di legittimità, datata, uniforme e costante secondo la quale la richiesta da parte dell’imputato del rito abbreviato, con conseguente diminuzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., implica l’irrevocabile accettazione del giudizio allo stato degli atti e, quindi, la conseguente rinuncia alla "istruzione dibattimentale". Pertanto la natura stessa del rito abbreviato ,- che in appello deve proseguire con le forme previste dall’art. 599 cod. proc. pen. è incompatibile sia con i motivi di gravame aventi ad oggetto pretese carenze di ordine istruttorio, sia con la richiesta di "rinnovazione della istruttoria dibattimentale" di cui all’art. 603 cod. proc. pen.( Sentenza n. 3661 del 1995 Rv. 204322).

Ciò tanto più se si tiene conto che secondo la motivazione della Corte la perizia psichiatrica era già stata espletata in modo accurato e completo e che quindi la nuova perizia si risolveva,sostanzialmente nella ricerca di una differente diagnosi, più favorevole alla posizione dell’imputato.

2.2 Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, relativi alla capacità dell’imputato ed alla sussistenza al momento dei fatti del vizio, totale o parziale di mente, non sono fondati.

La decisione della Corte territoriale di non accedere alla richiesta della difesa va inquadrata nell’espressione del potere di disporre ulteriori accertamenti, se necessari ai fini del giudizio, di cui all’art. 441 c.p.p., comma 5. Sul punto va condiviso il principio giurisprudenziale, secondo il quale: "Nel giudizio abbreviato d’appello, celebrato anche in sede di rinvio, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perchè la previsione dell’art. 441 c.p.p., comma 5, che attribuisce siffatto potere al giudice dell’abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, al giudice d’appello, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità". (Cass. pen., sez. 5, 9.5.2006 in Ced Cass., rv. 234157 e, più recentemente: Cass. pen., sez. 4, 29.4.2009, n. 38216 in Ced Cass., rv. 245290, ove si afferma: "In tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non è sindacabile in sede di legittimità quando le ragioni del diniego siano state adeguatamente e coerentemente argomentate (fattispecie in tema di perizia)." 2.3 Ciò posto, va osservato che la motivazione della sentenza della Corte territoriale (da ritenersi integrata della decisione di primo grado, attesa la conformità delle due decisioni) sul tema dell’invocato accertamento peritale e sulla adeguatezza della prova fornita dalla difesa, non presenta alcuno dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) che devono essere desumibili dal testo del provvedimento impugnato ed i relativi motivi di ricorso vanno rigettati.

2.4 Sono manifestamente infondati, poi, i motivi sub d) e) f) g).

Infatti,in ordine alla diversa qualificazione dei fatti indicati sub a) come furto o furto d’uso la Corte territoriale ha correttamente già escluso tale riqualificazione a motivo della minaccia a mano armata ,elemento che sicuramente qualifica l’azione di impossessamento come rapina e che è presente in entrambi gli episodi addebitati all’imputato ed al suo complice P., poi deceduto nell’incidente provocato dalla guida imprudente del F..

2.5 Anche l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa con motivazione ineccepibile dalla Corte di merito ,che .richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che per ravvisare l’attenuante speciale occorre che il danno sia quasi irrilevante, non bastando che sia solo lieve o non grave e che tale non può dirsi quello cagionato dalla prima rapina ove al valore di dieci stecche di sigaretta si assomma il denaro contante della cassa della Comunità ove risiedeva il F.,oltre alla patente di guida ed al Bancoposta di S.I..

2.6 Manifestamente infondato è poi l’ultimo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche poichè quest’ultime sono state ritenute dalla Corte e giudicate equivalenti alla recidiva che la Corte ha ritenuto sussistere, con motivazione che non merita censura, in considerazione della reiterazione degli episodi criminosi posti in essere dall’imputato.

3. Il ricorso per i su esposti motivi deve essere rigettato: al rigetto consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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