Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 29-09-2011, n. 35331

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del 29.11.2010 del Tribunale di Cosenza, di condanna di C.M. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 80,00 di multa per il reato di truffa, avendo conseguito un finanziamento per acquistare un’autovettura producendo falsa documentazione di regolare assunzione presso la ditta C., ricorre personalmente il C., chiedendo l’annullamento della sentenza, e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) perchè le notifiche sono state effettuate presso un domicilio, contrada (OMISSIS), che non è il suo e che non aveva mai eletto; di conseguenza è nulla l’udienza di appello ai sensi degli art. 178, lett. c) e art. 179 c.p.p. b) la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) c) d) per violazione dell’art. 124 c.p. perchè la querela è stata proposta oltre i tre mesi dal fatto ed è pertanto tardiva. c) Violazione dell’art. 606 lett. b) d) e) la motivazione della sentenza appare contraddittoria perchè le buste paga che si assumono false ed utilizzate per richiedere il finanziamento, per la modestia degli importi dei corrispettivi, non potevano creare la necessaria fiducia nell’assolvimento dell’obbligazione e perchè si realizzi la truffa occorre che effettivamente la vittima sia stata tratta in errore; i giudici di merito inoltre attribuiscono alle dichiarazioni del C. maggiore credibilità di quella attribuita alle dichiarazioni dell’imputato anche se appare poco credibile che chi voleva truffare possa aver speso, nei documenti che si assumono falsi, il nome del proprio datore di lavoro per essere così immediatamente rintracciato. Più logico è prendere atto che il C. ha ammesso di avere avuto un rapporto di lavoro con il ricorrente, anche se ha negato che quest’ultimo fosse suo dipendente.

Il teste L.F., poi, ha riferito solo cose apprese da altri ed inoltre ha ammesso di non aver preso in esame la documentazione fornita dall’imputato per ottenere il finanziamento per l’acquisto della macchina. Ne consegue che il querelante non fu tratto in errore dai documenti prodotti dall’imputato, perchè come dallo stesso ammesso, nessuna istruttoria è stata fatta dalla finanziaria per verificare i dati forniti dall’imputato prima di erogare il finanziamento. Pertanto è irragionevole ritenere che i documenti prodotti determinarono l’induzione in errore del responsabile della finanziaria.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Agli atti vi è l’elezione di domicilio, in Cosenza Contrada da Caricchio n. 16, effettuata dall’indagato, il 06 febbraio 2006, alle h. 09.00, presso gli uffici della Polizia di Stato, Polizia Stradale di Cosenza. Tale dichiarazione non è sicuramente invalidata dall’evidentissimo refuso contenuto nella formula dichiarativa, ove si indica il nome di P.V. invece che C.M., come quello di colui che elegge domicilio. Non vi è possibilità di incertezza sulla partenità della dichiarazione perchè il verbale è intestato proprio al C., che vi è compiutamente generalizzato, anche con riferimento all’indirizzo di residenza che è proprio "contrada da (OMISSIS)" la dichiarazione è redatta al computer ed è di tutta evidenza che chi ha redatto il documento non ha annullato il nome del soggetto che in precedenza aveva fatto altra analoga dichiarazione.

Va anche rilevato che l’imputato, nel conferire mandato difensivo all’avvocato Lorenzo Aiello, il 3 luglio del 2006, ha dichiarato di essere residente in Cosenza alla via (OMISSIS). Ed ancora, il certificato di stato di famiglia dell’imputato che è agli atti indica la residenza in contrada (OMISSIS).

Alla luce di questa messe di documenti che individuano la residenza in via (OMISSIS), non può darsi credito all’imputato quando afferma di non aver mai risieduto in quella contrada. Le notifiche effettuate a quell’indirizzo devono ritenersi, pertanto, eseguite correttamente ed il motivo è manifestamente infondato.

2.2 Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

2.3 E’ principio giurisprudenziale di questa Corte, datato, costante e ripetuto, che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa.

(Per tutte, Sentenza n. 7333 del 2008 Rv. 239162).

Il ricorrente,invece, lungi dal fornire una indicazione precisa del momento in cui a suo dire, i responsabili della Sava Fiat ebbero effettiva certezza del raggiro, senza riuscire ad indicare un dato temporale in positivo, formula una serie di affermazioni pleonastiche e ridondanti, per nulla chiare ed esplicative della circostanza che si intende valorizzare e dirette piuttosto a negare la validità della data in cui la querela è stata presentata.

Il motivo deve essere, pertanto, rigettato.

2.4 Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, attraverso la pretestuosa deduzione di un’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, (nonchè degli elementi considerati dai giudici del secondo grado per l’applicazione in concreto della pena), che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

Alla stregua dei motivi su esposti il ricorso deve essere rigettato;

al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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