Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-02-2012, n. 2367 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso 27.2.2003, ex art. 703 c.p.c. e ex artt. 1168-1170 c.c., i fratelli Bi.Re., R. e D., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, F.L., R., A. e G., assumendo che gli stessi avevano ostruito, mediante l’apposizione di pali in cemento, l’unico accesso di cui potevano avvalersi per la coltivazione del proprio fondo, rimasto intercluso, sin dal 1989, dai lavori di costruzione della tangenziale est di (OMISSIS).

Chiedevano, pertanto,di essere reintegrati nel possesso, ai fini del transito a piedi e con mezzi meccanici, della striscia di terreno battuto che insisteva sulla proprietà F., mapp. 271 e 277, per la larghezza di metri quattro.

Si costituivano i F. deducendo, fra l’altro, che prima della esecuzione dei lavori di realizzazione della tangenziale est, che avevano comportato l’esproprio da parte del Comune di Verona, di alcuni mappali di proprietà F. e B., questi ultimi non erano mai transitati sullo stradello nel cui possesso chiedevano di essere reintegrati; in ogni caso, essi avevano offerto ai B. un passaggio alternativo su di una capezzagna con lettera 12.2.2003, una volta riottenuta dal Comune la disponibilità del terreno in precedenza occupato. Con sentenza 24.6.2004, ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale accoglieva la domanda di reintegra e condannava i resistenti alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza i F. proponevano appello cui resistevano i B..

Con sentenza depositata il 9.12.2009 la Corte d’Appello di Venezia, accogliendo il primo motivo di gravame dei F. e dichiarati assorbiti gli altri, riteneva che il passaggio fosse stato esercitato dai B. sullo striscia di terreno in questione solo dopo l’inizio dei lavori per la realizzazione della tangenziale est che aveva provocato la interclusione del loro fondo e che, dunque, tale passaggio fosse stato necessitato da un "factum principis", quale l’occupazione dei terreni da parte del Comune, a seguito dei decreti di occupazione del 1989 e 1998 dei terreni dei F., sicchè la conseguente apertura al pubblico della zona escludeva la tutela possessoria invocata dai B..

Tale decisione è impugnata da Bi.Re., B.R. e B.D. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Resistono con controricorso F.L., F.R., F.A. e F. G..

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1168-1144 c.c. ed alla L. n. 865 del 1971, artt. 11, 12, 13 e segg.;

la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che dalle sommarie informazioni emergeva la prova del possesso del passaggio, da parte dei B., sui mappali in questione e che, secondo la L. n. 865 del 1071 (all’epoca vigente, essendo il D.P.R. n. 327 del 2001 entrato in vigore dal 30.6.2003), oltrechè per consolidata giurisprudenza, è solo con il decreto di esproprio che avviene il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione espropriante; nè era condivisibile la sentenza di appello, laddove affermava che i F., a seguito della procedura di esproprio e della emissione dei decreti di occupazione di urgenza, avrebbero perso il possesso e la disponibilità dei beni e non avrebbero potuto manifestare il loro consenso al passaggio,a titolo di tolleranza o cortesia; l’effetto traslativo della proprietà non escludeva la conservazione, da parte dell’espropriato, del possesso del bene espropriato, come avvenuto nella specie, occorrendo, al riguardo, che l’espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1168-2697 c.c. ed alla L. n. 865 del 1971, art. 20; nullità della sentenza e del procedimento(error in procedendo) ex art. 360 c.p.c., n. 4; la sentenza impugnata aveva dato per dimostrato che, nel caso in esame, il Comune di Verona si fosse immesso, in concreto, nel possesso del terreno di proprietà F., interessato dal passaggio esercitato dai B., non tenendo conto che l’avvio della procedura di esproprio non comportava, automaticamente, la perdita della proprietà e/o del possesso dell’area in questione e che; il verbale 10.9.2002 della Delib. Giunta del Comune di Verona non era idoneo a provare l’effettiva perdita del possesso di controparte, in difetto della produzione dei verbali di immissione in possesso necessari per verificare le operazioni di redazione dello stato di consistenza, l’individuazione dei mappali e la materiale apprensione dei beni in questione;

3) erroneità della sentenza impugnata, laddove aveva dichiarato assorbiti, anzichè rigettarli, gli altri motivi di appello proposti dai F., in quanto dalle sommarie informazioni assunte era rimasto provato il possesso del passaggio da parte dei B. e la loro successiva privazione.

Il primo motivo è fondato.

Va rammentato che il possesso di un passaggio tutelato con l’azione di reintegra prescinde dall’esistenza di opere visibili e permanenti, dalla buona o mala fede del possesso e dalla tolleranza e, una volta provato il possesso ultrannuale del passaggio,nessun rilievo assume l’impossibilità dei convenuti di impedirlo nel periodo anteriore alla cessazione dell’occupazione disposta per l’esecuzione dell’opera pubblica.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato atto, a pag. 9, che dalla istruttoria espletata era emerso che i B. nel fondo F. era iniziato solo allorchè, a causa dei lavori stradali, i fondi dei B. erano rimasti interclusi, almeno di fatto, e che solo "dopo la messa in esecuzione della Delib. Comune di Verona 10 settembre 2002, con cui erano stati dall’espropriante meglio precisati i terreni necessari per l’esecuzione dell’opera pubblica, i F. erano rientrati nel possesso dei terreno ove, per qualche tempo i B. erano transitati, fino a quando, con lettera racc. del 12.2.2003, i F. avevano comunicato ai B. "la propria volontà di ripristinare il proprio terreno a vigneto D.O.C., diffidandoli, così, ad attraversarlo e negando ogni autorizzazione al passaggio oggetto di causa".

Orbene, va evidenziato,in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che , "ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l’usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio, in epoca prossima a quello dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall’attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato" V. Cass. n. 24026/2004; n. 3055/1985;

n. 1139/1984). La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia che dovrà uniformarsi al principi suddetti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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