T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8175 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

VISTO che risulta ineseguita l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1545 pronunciata nella Camera di Consiglio 17 febbraio 2011 e che risulta ineseguita l’ordinanza istruttoria n. 5548 pronunciata nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2011, pur rappresentando la sezione che dalla inesecuzione alla predetta ultima ordinanza sarebbero stati tratti argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e 64, comma 4 del Codice del processo amministrativo;

CONSIDERATO che con il ricorso l’interessato impugna il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione di lavori consistenti: "Realizzazione di un manufatto su cordoli di c.a. e struttura in c.a. tamponato con blocchetti di cemento, delle dimensioni in pianta di m. 8,50 x 6,50 avente copertura in legno a due falde. Il manufatto ne ingloba un altro di circa mq. 9,00 e altezza m. 1,70. Il manufatto si presenta esternamente parzialmente tamponato, internamente completamente allo stato grezzo mancante di tegole al tetto", in assenza di idoneo titolo abilitativo;

RILEVATO che parte ricorrente contesta l’esatta determinazione delle dimensioni dell’area di sedime della quale l’Amministrazione comunale di San Cesareo dispone l’acquisizione con il provvedimento esaminato, deducendo tra gli altri la violazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 attuale art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed eccesso di potere e travisamento dei fatti, nonché violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo; oltre la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’abuso di potere, eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà del comportamento tenuto dalla stessa amministrazione, motivazione dubbia ed insufficiente, violazione degli articoli 3 e 42 Cost.;

CONSIDERATO che, in particolare, il ricorrente lamenta che la particella sulla quale insiste il fabbricato è la particella n. 609, mentre il provvedimento ha acquisito una particella diversa da quella edificata e cioè la n. 607 del Foglio 16;

CONSIDERATO che parte ricorrente osserva pure che nel verbale impugnato viene individuata un’area di sedime di mq. 107,75 ed un’area di pertinenza dell’opera abusiva pari a mq. 1077,50, mentre nel verbale di accertamento di violazione urbanistico edilizia del 2008 viene individuata un’area di mq. 54 ed in quello del 2009 viene individuata un’area di 92,50;

RILEVATO pure che nella pianta allegata al provvedimento impugnato l’abuso sarebbe situato sulla particella 1114, ancora diversa da quelle indicate sopra, ma soprattutto comprensiva del fondo di proprietà di una terza persona e non interessato all’abuso;

RILEVATO che, pertanto, tra tutte le censure proposte va accolta ai sensi dell’art. 64, comma 4 del Codice di rito quella di eccesso di potere e travisamento dei fatti, relativa alla imprecisa individuazione dell’area di sedime interessata dalla o dalle costruzioni abusive, così come nella pianta indicata come insistente anche sulla particella 1114 del foglio 16 oltre che sulla particella 607 recata dal provvedimento impugnato, entrambe differenti da quella sulla quale insisterebbe l’abuso edilizio (la n. 609), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che le altre censure proposte di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e di difetto di motivazione non possono essere condivise sulla base della costante giurisprudenza della sezione in ordine a tali motivi, (TAR Lazio sezione I quater, 10 dicembre 2010 e 11 gennaio 2011, n.112);

RITENUTO che in ragione della soccombenza parziale non vi sia luogo a provvedere sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il verbale di accertamento all’inottemperanza del Comune di San Cesareo a prot. n. 18954 in data 2 novembre 2010, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti e per il resto lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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