Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-02-2012, n. 2366 Nullità Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1997 P.G. conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Roma, la s.r.l. Rocco Auto ed il suo legale rappresentante, D.B.R., esponendo: aveva acquistato, nel marzo 1991, presso l’autosalone della società convenuta, per il prezzo di L. 21.000.000, l’auto usata Volkswagen Passat 1800; il (OMISSIS) l’auto era stata rubata e, al momento del ritrovamento, la Polizia, l’aveva sequestrata, avendo accertato la contraffazione del telaio.

L’attore chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto pagato o, in subordine, al risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti che provvedevano a chiamare in causa i L.M. e M.N., quali garanti della commerciabilità dell’auto, che avrebbero consegnato l’auto in questione al D.B.. Con sentenza pubblicata il 14.5.2003 il Tribunale di Roma, senza alcuna declaratoria sulla domanda di risoluzione del contratto,condannava i convenuti in solido, a titolo di risarcimento danni per evizione totale, ex art. 1483 c.c., al pagamento, in favore del P., di Euro 10.845,59 (prezzo pagato), oltre interessi e spese, esclusa la rivalutazione monetaria per difetto di prova del maggior danno.

Avverso tale sentenza il D.B. e la s.r.l. Rocco Auto proponevano appello cui resistevano il P., il L. ed il M..

Con sentenza depositata il 29.10.2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava gli appellanti al pagamento della minor somma di Euro 5.422,79, tenuto conto del deprezzamento subito dell’auto in questione per il 50%,oltre interessi dal 5.11.1996; compensava per metà, fra gli appellanti ed il P. le spese di lite dei due gradi di giudizio, condannando gli appellanti stessi al pagamento della residua metà;

compensava integralmente le spese dei due gradi tra il L. ed i M. e D.B.R. e la s.r.l. Rocco Auto.

Osservava la Corte di merito che il mancato esame, da parte del giudice di prime cure, della domanda di risoluzione del contratto di vendita, senza che tale omissione avesse formato oggetto di censura, comportava che il risarcimento del danno andava quantificato con riferimento alla data del sequestro dell’autovettura ed alla successiva distruzione del bene che, essendo rimasto nella disponibilità del P., "ha prodotto le utilità per le quali era stato acquistato", tenuto conto, inoltre, del deprezzamento che, comunque, la vettura aveva subito. Tale decisione è impugnata da P.G. con ricorso per cassazione affidato a due motivi e successiva memoria.

Resistono con controricorso la s.r.l. Rocco Auto e D.B.R., mentre nessuna attività difensiva hanno svolto L.M. e M.N..

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la Corte di merito aveva decurtato del 50% la somma liquidata al P. per un presunto deprezzamento commerciale dell’auto, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il veicolo di provenienza furtiva non è commerciabile ed è privo di qualsiasi valore, essendo unicamente destinato al sequestro e alla confisca o alla restituzione alla vittima del furto; ne conseguiva che il prezzo pagato dal P., per l’acquisto dell’auto in questione, andava a lui restituito integralmente; inoltre gli interessi sulla somma liquidata al P. dovevano decorrere non già dal momento in cui l’auto, dopo il suo ritrovamento, era stato sottoposta a sequestro dalla Polizia stradale, come statuito dai giudici di appello, ma dal momento dell’esborso delle somme versate dal P. per l’acquisto, dovendosi ritenere irrilevante che il veicolo avesse circolato per un dato periodo di tempo, trattandosi di bene non commerciabile; 2) violazione degli artt. 1325, 1418, 1421 c.c. e art. 648 c.p.; omessa pronuncia su una nullità rilevabile di ufficio;

il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla validità del negozio di trasferimento della proprietà del veicolo, pur avendone riconosciuto la provenienza furtiva, implicitamente statuendo la nullità di tale negozio; erroneamente ed illogicamente aveva,poi, ridotto il valore commerciale della vettura, pur non essendo la stessa destinata alla circolazione per la sua provenienza furtiva; in difetto della formazione del giudicato sulla validità del contratto intercorso fra le parti, ne andava, quindi,dichiarata la nullità da parte della Corte di legittimità. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente rilevato, che con la memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha richiamato, al fine della rilevabilità di ufficio della nullità della sentenza impugnata e della inammissibilità del controricorso, il documento relativo alla cancellazione dal registro delle imprese, a far data dal 3.1.2000, della s.r.l. Rocco Auto, a nome della quale era stato proposto l’appello in data 16.9.03 ed il controricorso in data 4.5.2010. Orbene, rileva il Collegio che la produzione di detto documento, depositato nel presente giudizio di legittimità il 17.1.2012, è inammissibile, ex art. 372 c.p.c., posto che, in tema di legittimazione processuale di una società, la cancellazione di questa dal registro delle imprese, e comunque il suo scioglimento, non determina anche la sua estinzione, che consegue, invece, alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla società stessa facevano capo ed alla definitiva definizione di tutte le controversie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Nella specie, quindi, deve ritenersi che la rappresentanza sostanziale e processuale della società resistente permane anche in relazione al presente ricorso per cassazione, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della sua formale cancellazione (Cfr. Cass. n. 12114/2006; n. 4652/2006).

In ordine al primo motivo si osserva che le sentenze poste dal ricorrente a fondamento di esso(Cass. n. 9227/05; n. 26953/08), non sono pertinenti al caso di specie, posto che esse riguardano l’ipotesi di vendita di un bene differente da quello pattuito ex art. 1453 c.c., comportante la quantificazione del danno in ragione del prezzo di acquisto.

Nella specie, invece, la Corte di Appello, per la liquidazione del danno conseguente al sequestro dell’autovettura in questione, correttamente a fatto riferimento al valore commerciale di detta auto alla data (5.11.96) in cui il compratore aveva subito l’evizione, avuto riguardo al fatto che il P. aveva utilizzato l’auto fino all’avvenuto sequestro, sicchè occorreva tener conto, ex art. 1479 c.c., comma 2, del deprezzamento subito dal veicolo con riferimento a detta data da cui, conseguentemente, dovevano pure farsi decorrere gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Priva di fondamento è pure la seconda doglianza; nella specie, infatti, non poteva il giudice di appello rilevare la nullità del negozio di vendita dell’auto per la sua pretesa incommerciabilità (numero di telaio alterato), avendo il P., come rilevato nella sentenza impugnata, avanzato in primo grado domanda di risoluzione di contratto di vendita e di risarcimento del danno con la conseguenza che la omessa pronuncia sulla prima domanda, non censurata in appello, comportava solo la decisione sulla richiesta di risarcimento del danno. Va aggiunto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che la rilevabilità di ufficio della nullità del contratto, in ogni stato e grado del processo, opera solo se da parte dell’attore se ne richieda l’adempimento e non, invece, quando la domanda sia diretta a far valere l’invalidità del contratto o a pronunciarne la risoluzione per inadempimento; in quest’ultima ipotesi, infatti, il giudice, sulla base del coordinato disposto di cui all’art. 1421 c.c. e all’art. 112 c.p.c., è tenuto al rispetto del principio dispositivo, evitando di ampliare i propri poteri d’iniziativa officiosi (Cass. n. 939572011; n. 21632/2006).

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario che ne ha fatto richiesta nel controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della s.r.l. Rocco Auto e di D. B.R., liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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