T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

ATTESO che il ricorso appare fondato;

CONSIDERATO che con esso il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Consolato Generale d’Italia in Mosca ha respinto la richiesta di visto per lavoro autonomo inoltrata dall’interessato in quanto manca "la disponibilità di reddito annuo già acquisito nel paese di provenienza da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.400) (D.lgs n. 286/1998 art. 26 comma 3); e "l’attività che il cittadino straniero intenda intraprendere sul Territorio Nazionale non è valutata di interesse per l’economia italiana. Tale valutazione è di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatico – consolare (Decreto di Programmazione Transitoria dei Flussi di Ingresso dei lavoratori extracomunitari del 27 aprile 2010);

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento il ricorrente oppone:

1. Violazione di legge – Violazione dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998: egli lamenta di avere assolto a tutti i requisiti previsti dalla norma in rubrica (disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di idonea sistemazione abitativa;) per ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo, ha dimostrato di disporre di idonea sistemazione alloggiativa presso una conoscente in Montecatini Terme, di avere la disponibilità di reddito annuo già acquisito nel paese di provenienza per l’anno 2010 per Euro 8.400 e la giacenza sul proprio conto corrente di Euro 10.986,07, nonché di movimenti contabili della BNL filiale di Montecatini attestante un saldo pari ad Euro 10.125,47, importi questi superiori al previsto requisito economico;

2. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, mancata valutazione dei presupposti per il rilascio del visto: il ricorrente rappresenta di avere costituito in Italia una società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione Mediterranea srl e con sede nel Comune di Prato avente come oggetto sociale l’attività di import export e commercio al dettaglio e all’ingrosso in nome e per conto di terzi di articoli di arredamento per la casa e l’ufficio, ed altro; la società nei suoi primi mesi di vita ha realizzato un utile di esercizio pari ad Euro 12.512,95 come da bilancio prodotto in atti, con la conseguenza che del tutto travisata appare la situazione posta alla base del diniego di visto;

AVUTO riguardo alla relazione prodotta dall’Amministrazione a seguito della disposta istruttoria;

RILEVATO che l’Amministrazione, malgrado il TAR abbia richiesto di chiarire i motivi del diniego di visto in relazione alla documentazione prodotta in atti dal ricorrente, ha insistito nei due profili di diniego già esposti nel provvedimento impugnato, senza nulla aggiungere in merito alla ridetta documentazione che attesta il possesso dei requisiti in capo al ricorrente;

RILEVATO che in particolare per quanto concerne la circostanza che il ricorrente non andrebbe a svolgere sul territorio nazionale una attività di interesse per l’economia italiana appare costituire una motivazione sviata del provvedimento, che non pare tenere in nessun conto che il ricorrente ha già costituito sul territorio italiano una società a responsabilità limitata a socio unico della quale è amministratore unico, come risulta dal certificato della CCIAA di Prato in data 14 dicembre 2010, sicché il ricorrente non pare rientrare nella categoria de "imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana" quanto piuttosto in quella "soci e amministratori di società non cooperative", per come previste dall’art. 2, comma 1 del DPCM 1° aprile 2010 relativo alla programmazione dei flussi immigratori, con conseguente accoglimento della relativa censura proposta;

E RILEVATO pure che anche la prima censura appare allo stato accoglibile dal momento che il ricorrente ha dimostrato il possesso di idonea copertura finanziaria sia ai fini dell’esenzione della spesa sanitaria, sia in ordine al possesso dei mezzi di sussistenza sul territorio nazionale;

RITENUTO che, pertanto, il ricorso vada accolto e per l’effetto vada annullato il provvedimento del 7 febbraio 2011 con il quale il Consolato Generale d’Italia in Mosca ha negato al ricorrente il visto di ingresso per lavoro autonomo;

RITENUTO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del 7 febbraio 2011 con il quale il Consolato Generale d’Italia in Mosca ha negato al ricorrente il visto di ingresso per lavoro autonomo.

Condanna il Ministero degli Affari Esteri al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del ricorrente B.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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