Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-02-2012, n. 2358 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1.- Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata G. C. esponeva che: a) era proprietario di un lotto di terreno edificato, sito nel Comune di (OMISSIS) (mapp.197) e comproprietario del lotto inedificato confinante (mapp. 288); b) parte sud dei suddetti lotti era gravata da servitù di passaggio e concorreva a formare una strada privata che serviva i sei lotti prospicienti con reciproca servitù di passaggio; C) la strada privata in questione era larga m. 6 e solo i frontisti avevano provveduto alla sua creazione e successiva manutenzione; d) la predetta strada era lunga m. 70 e cessava nella parte ovest con una recinzione, la quale correva lungo il ciglio di un fosso rettilineo, il quale andava a scolare sul rio (OMISSIS) fino al 1985-86, quando il fosso era stato chiuso; e) successivamente alla chiusura del fosso la recinzione era stata sostituita da un cancello ad opera del sig. R.L., il quale era proprietario del mapp. 52 e saltuariamente l’aveva usato per passare, chiedendo il permesso, del C.; f) R.G. e L.L., comproprietari del mapp. 478, avevano ottenuto concessione edilizia per la costruzione di una casa di abitazione e da circa 2-3 mesi facevano accedere al terreno i dipendenti delle impresa costruttrici per mezzo della strada privata dianzi citata, utilizzando anche il mappale 52 confinante con la proprietà del C..

Pertanto, l’istante conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia R.G., L.L. e R.L. per sentir dichiarare che i mappali 197 e 288 del fg.134 del Comune di (OMISSIS) non erano gravati da servitù di passaggio a favore dei mappali 478 e 52 dello stesso foglio con la conseguente condanna dei convenuti a non esercitare il passaggio sulla porzione di strada privata di cui ai predetti mappali 288 e 197, oltre al risarcimento del danno.

I convenuti, costituendosi in giudizio, chiedevano ed ottenevano di essere autorizzati a chiamare in causa i proprietari di tutti i lotti interessati come fondi serventi e fondi dominanti, in relazione alla strada sita parallelamente a nord, insistente sui mapp. 54,284,285, 55, 260, 264 55, 260, 264 e nel merito invocavano il rigetto delle avverse domande nonchè la costituzione di servitù coattiva di passaggio.

Si costituivano in giudizio C.F. e C.L..

Con sentenza 13 aprile/4 settembre 2001 il Tribunale dichiarava che i terreni di cui ai mappali 197 e 288 non erano gravati da servitù di passaggio a favore dei mappali 478 e 52, ordinava ai convenuti di astenersi dall’esercitare il passaggio sui mappali 197 nonchè 288 e rigettava la domanda dei convenuti di costituzione di una servitù coattiva.

Con sentenza dep. il 18 ottobre 2004 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione proposta dai convenuti, rigettava la domanda proposta dall’attore.

Secondo i Giudici dai contratti di acquisto di C.G. e D.L.G. era risultato che a carico dei fondi acquistati, rispettivamente gli attuali mappali 197 e 196, era stato costituito l’obbligo di lasciare libera e sgombra una striscia di terreno larga mt. 3,50 lungo tutto il confine sud dei mappali compravenduti, onde formare una strada privata larga mt. 7,00 gravata da servitù di passaggio per pedoni, carri e macchine a favore della proprietà più interna; dal contratto di acquisto di Gr.

C., moglie dell’attore, sul mappale ora 288, era stato costituito l’obbligo di lasciare libera e sgombra una striscia di terreno larga mt. 3,00 lungo tutto il confine sud del mappale compravenduto, onde formare una strada privata larga int. 6,00 gravata da servitù di passaggio per pedoni, carri e macchine a favore delle proprietà più interne. Il consulente tecnico aveva precisato che le proprietà più interne in quel momento erano il restante mappale 55 di proprietà della venditrice ma anche il mappale 52 del convenuto.

Pertanto, doveva ritenersi che la strada realizzata a sud dei mappali 288, 197 e 196 non era destinata all’uso dei soli frontisti ma era gravata da servitù perpetua di passaggio – per pedoni, carri e macchine – a favore del mappale 52 di proprietà di R.L. il quale poteva legittimamente autorizzare gli altri appellanti a transitare sul proprio fondo per accedere al mappale 161: ogni altra questione veniva ritenuta assorbita.

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C. F. e C.L. sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso R.G., L.L. e R. L.. I ricorrenti, in ottemperanza all’ordinanza emessa dal Collegio il 24-5-2011, hanno integrato il contraddittorio nei confronti di T.I. e, quindi, hanno presentato l’istanza di trattazione prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26 come modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14, comma 1.

Motivi della decisione

1.1. – Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurano la sentenza laddove aveva omesso di esaminare la domanda subordinata di estinzione per prescrizione del diritto di servitù vantato dai convenuti, tenuto conto che la questione formulata in primo grado era stata riproposta in sede di appello, in cui si era fra l’altro lamentata la mancata ammissione delle prove al riguardo articolate.

1.2. – Il motivo è fondato.

Sussiste il vizio di omessa pronuncia, non avendo i Giudici proceduto all’esame della questione – formulata a sostegno delle ragioni poste a fondamento della domanda – relativa alla estinzione della servitù per prescrizione: tale questione era stata riproposta ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. in sede di appello, essendo l’attore risultato vittorioso con la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’inesistenza stessa del diritto di servitù. 2.1.- Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione gravata laddove aveva ritenuto costituita la servitù di passaggio sul fondo di cui al mappale 52 sulla base delle clausole contrattuali, che avrebbero dato vita alla fattispecie costitutiva del contratto a favore del terzo senza che ne ricorressero i presupposti; d’altra parte, non era individuato il fondo dominante, attesa la generica dizione usata (proprietà più interna o proprietà più interne): affermare che le parti avessero voluto costituire a favore del fondo di R.L. la servitù era un azzardo tanto più che la proprietà più interna era solo la residua proprietà della venditrice; nè era emerso l’interesse di quest’ultima a costituire una servitù più interna a favore di terzi estranei. La Corte non aveva esaminato tutti gli elementi necessari per configurare il contratto a favore del terzo.

2.2. – Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza laddove, pur avendo accertato che con gli atti surrichiamati era stata costituita per la prima volta la servitù de qua, aveva ritenuto che la stessa gravasse a favore di lotti diversi da quelli oggetto dei contratti di compravendita: la servitù a carico dei fondi 196 e 197 era costituita a favore della residua proprietà del venditore – il mappale 288 – che l’anno dopo era stato venduto alla moglie dell’attore; pertanto, il mappale 197 non era gravato da servitù a favore del mappale 52, in quanto questo non era confinante con il predetto 197. La sentenza sembrava avere esteso al mappale 197 la previsione con cui l’anno dopo, nel 1961, la servitù a favore del mappale 52 era stata costituita a carico del fondo 288, tenuto conto che il fondo dominante era confinante con il mappale 288 e non pure con quello 197. 2.3.- Il secondo e il terzo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la strada realizzata a sud dei mappali 288,197 e 196 era destinata all’uso non dei soli frontisti e, quindi, anche a favore del mappale 52 di R.L. che poteva autorizzare terzi a transitare sul proprio fondo per accedere al mappale 161.

Orbene, a fondamento di queste conclusioni, i Giudici hanno fatto riferimento agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico e agli atti di acquisto dei mappali 196, 197 e 288, con i quali era stata formata una striscia di terreno da destinare a servitù di passaggio a favore della proprietà più interna. Peraltro, nel ritenere che i fondi dei ricorrenti fossero gravati da servitù a favore del fondo di cui la mappale 52, la sentenza ha fatto riferimento esclusivamente alla espressione "proprietà più interna" contenuta negli atti di vendita del 1960 e 1961 che, come si è detto, avevano previsto la costituzione di servitù a carico dei fondi degli acquirenti. Ma, a fronte di una espressione estremamente generica che di per sè non era tale da consentire con certezza la individuazione del fondo dominante nel terreno di cui al mappale 52, la sentenza non specifica il criterio e gli elementi in base ai quali era pervenuta all’interpretazione della volontà delle parti nel senso che la servitù sarebbe stata costituita a favore di un fondo appartenente a un terzo estraneo al contratto di vendita. Ed invero, se è possibile la costituzione di diritto reale di servitù a favore di un fondo (dominante) il cui proprietario sia rimasto estraneo al negozio costitutivo del diritto, il relativo contratto – che in tal caso va qualificato come contratto a favore di terzo secondo la previsione dell’art. 1411 cod. civ. – deve contenere la inequivoca manifestazione della volontà delle parti diretta alla costituzione della servitù medesima: al riguardo sarebbe stato quindi necessario compiere una specifica indagine su tale volontà che nella specie è del tutto mancata.

3.1.- Il quarto motivo, lamentando violazione falsa applicazione dell’art. 1027 cod. civ. nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove aveva erroneamente ritenuto che L. R., riconosciuto titolare della servitù di passaggio, avrebbe potuto autorizzare altri soggetti – R.G. e L.L. – ad utilizzare il passaggio per accedere a fondi di loro proprietà, tenuto conto che il peso a carico del fondo servente è posto a favore del fondo dominante e di nessun rilievo può essere l’autorizzazione data dal proprietario del fondo dominante. 3.2.- Il motivo è fondato.

Tenuto conto che il diritto di servitù ha oggetto un peso reale che grava su un immobile per l’utilità di un altro, non rientra nelle facoltà del diritto del proprietario del fondo dominante consentire il passaggio per accedere a fondi diversi da quello a favore del quale è costituito il diritto. Il ricorso va accolto.

La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *