T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8165 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento emesso in data 29.6.2011 l’Ambasciata d’Italia a Dhaka si è pronunciata nel senso dell’inammissibilità della richiesta di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, ex art. 22 TU 286/98, presentata dal ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione art. 4, 2, e 22 TU 286/98, art. 3 L. 241/90, mancanza di motivazione;

2). Violazione e falsa applicazione art 3 L. 241/90, e successive modifiche; art. 4, 2, TU 286/98 e 31, 8, DPR 394/90, e successive modifiche; art. 97 Cost.; principi del giusto procedimento; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per erronea e falsa interpreta"ione, valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto;

3). Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 10 bis L. 241/90; art. 18 D. L. 15/08; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto.

In data 12.10.2011 controparte ha depositato memoria.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione e dalla relazione difensiva della PA, depositati in giudizio, risulta che " in fase di istruttoria della pratica di visto sorgevano dubbi sul passaporto n. V0606611 in quanto si constatava che la data di nascita originale fosse stata alterata. Pertanto, sottoponendo il documento ai controlli, con l’ausilio di strumenti elettronici ultravioletti e di apparati ottici in dotazione in questa rappresentanza diplomatica si evidenziava come fosse stata manomessa l’intera data di nascita";

b). in sintesi, si ritiene sussistente un serio rischio migratorio non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validità di un eventuale visto di ingresso in Italia;

c). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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