Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35322 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Venezia, con ordinanza del 27 ottobre del 2010, respingeva l’appello proposto da B.T. avverso il provvedimento della Corte d’appello di Venezia del 27 luglio del 2010, con cui era stata respinta l’istanza di revoca dell’obbligo di presentazione alla polizia applicato dalla Corte d’appello di Venezia, con ordinanza del 3 dicembre del 2009, in sostituzione della misura custodiale carceraria.

Il predetto, tratto in arresto il 10 novembre del 2008 per i reati di rapina, lesioni ed abuso sessuale, era stato condannato dal tribunale di Verona con sentenza del 7 gennaio del 2009, confermata dalla Corte d’appello il 14 giugno del 2010.

Il 13 dicembre del 2009 la misura custodiale carceraria era stata sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia.

Il tribunale a fondamento della decisione osservava che, per la gravità dei fatti e l’indole violenta dimostrata dal prevenuto(non era venuto meno il pericolo di recidivarne d’altra parte, rispetto alla valutazione operata dalla Corte in occasione della sostituzione della misura custodiale carceraria con l’obbligo di presentazione alla polizia la situazione non era mutata.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore sulla base di un unico motivo con cui deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15 e mancanza o illogicità della motivazione. Sostiene che il tribunale non aveva preso in esame l’istanza di espulsione avanzata a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15. A tale fine precisa che il suo permesso di soggiorno era scaduto e non gli era stato rinnovato a causa della condanna.

Pertanto non può ritornare nel proprio Paese per la misura cautelare e non può trovare lavoro per la mancanza del permesso di soggiorno.

Afferma infine che la misura in atto non è idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato come sostenuto dal tribunale e pertanto, è persino inutile.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

L’espulsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15 è una misura di sicurezza personale che va disposta con la sentenza di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., e che va applicata una volta espiata la pena previo accertamento della persistenza della pericolosità sociale del soggetto. Essa non va confusa con l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, che può essere disposta nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nel cit. art. 13, comma 2 quando la pena detentiva può essere irrogata nel limite di due anni.

In ogni caso l’espulsione anzidetto non può essere disposta se la condanna riguardi uno o più delitti tra quelli previsti dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).

Nella fattispecie la condanna,non ancora definitiva, riguarda più delitti tra quelli compresi nella citata norma ossia l’abuso sessuale e la rapina. Pertanto l’imputato, non potendo comunque usufruire dell’espulsione, come misura alternativa alla pena detentiva, non può ottenere per tale ragione la revoca dell’obbligo di presentazione alla Polizia imposto dalla Corte d’appello di Venezia in sostituzione della misura custodiale carceraria.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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