Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 29-09-2011, n. 35320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la convalida del provvedimento del Questore di Roma (che gli ha imposto di presentarsi, per il periodo di cinque anni alla Polizia in occasione di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra Roma) denunciando;

– mancanza di motivazione sulla sussistenza del presupposto della pericolosità;

– mancanza di motivazione sulla durata del provvedimento stabilita in cinque anni.

In sede di convalida del provvedimento del questore, che abbia disposto l’obbligo di comparizione davanti alla PS (che è una misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall’autorità di P.S.), il GIP, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 512/2002, deve svolgere un controllo sia sull’esistenza delle condizioni di eccezionale necessità e urgenza cui è subordinata l’adozione del provvedimento, in ossequio al sistema di garanzie previste dall’art. 13 Cost., sia sull’adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano presupposti di legittimità dell’atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida.

Questa Corte, poi, ha puntualizzatO che "in temo di misure volte olla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive e con riguardo alle ragioni di necessità e di urgenza che devono sorreggere il provvedimento con il quale il questore, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, imponga t’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, deve ritenersi, quanto alla necessità, che lo relativa motivazione non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto; quanto all’urgenza, che l’omessa motivazione determini l’invalidità del provvedimento del questore ed impedisca quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989" (Cassazione Sezione 7, n. 39049/2006, Licciardello, RV. 234961;

Sezione 3, CC. 6.05.2008, Da) Prà).

Nella specie, l’ordinanza del GIP è sufficientemente motivata sulla pericolosità del R. alla stregua della condotta tenuta in occasione del derby romano del (OMISSIS) quando lanciò torce illuminanti e bombe carta all’indirizzo della Polizia all’esterno dello stadio olimpico e oppose resistenza agli operanti che l’avevano tratto in arresto.

Manca, invece, del tutto la motivazione sulla durata della misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale.

L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata, sul punto, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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