T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8160 Demolizione di costruzioni abusive

entenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano i provvedimenti n. 95 del 21 aprile 2011, con cui il Comune di Colleferro ha ordinato a S.E. di demolire le opere ivi indicate, e n. 96 del 21 aprile 2011, con cui l’ente locale ha interdetto allo S., in qualità di amministratore della soc. C.S. s.r.l., l’attività di vendita di autovetture relativamente alla parte di superficie ampliata e pari a 95 mq. circa;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 22 e 23 d.p.r. n. 380/01 ed eccesso di potere sotto vari profili perché il provvedimento demolitorio non terrebbe conto della preesistente utilizzazione dell’area, della preesistenza del fabbricato retrostante e delle aperture laterali e della realizzazione di 3 serrande metalliche e del sovrastante ampliamento di lamiera, oggetto di una denuncia d’inizio di attività dell’11 giugno 2009, e perché, comunque, le opere realizzate sarebbero coerenti con il Piano di Recupero vigente;

Considerato che il motivo in esame è infondato e deve essere respinto;

Considerato che dall’esame del provvedimento impugnato e del verbale di violazione urbanistica – edilizia redatto il 28 settembre 2010 emerge che i ricorrenti hanno conseguito un ampliamento di superficie pari a circa 95 mq., ottenuto attraverso la chiusura di un cortile e l’accorpamento dello stesso ai vicini locali preesistenti, un mutamento di destinazione d’uso dell’area da cortile ed officina a locale commerciale ed uffici ed hanno, altresì, realizzato l’apertura di due ingressi, la divisione in tre locali del fabbricato così risultante e l’elevazione delle quote di calpestio del locale e la posa in opera di nuova pavimentazione, controsoffittatura e nuovi impianti elettrici;

Considerato che le opere in esame, comportando un aumento di volumetria ed un mutamento di destinazione d’uso con correlato aumento del carico urbanistico, avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire secondo quanto previsto dagli artt. 3, 10, 31 e 32 d.p.r. n. 380/01;

Considerato che la carenza del titolo edilizio abilitativo in esame legittima la sanzione demolitoria irrogata nella fattispecie con conseguente irrilevanza dell’astratta conformità delle opere al Piano di Recupero vigente, posta a fondamento della censura;

Considerato che la denuncia d’inizio di attività dell’11 giugno 2009 ha ad oggetto opere diverse (ivi definite come "manutenzione straordinaria" e consistenti nella "sostituzione dell’accesso scorrevole esistente con la realizzazione di n. 3 serrande a maglie metalliche automatiche, relative recinzioni di protezione e sovrastante pannello in lamiera") da quelle contestate e, comunque, per sua natura, in relazione a quanto in precedenza evidenziato in ordine alla necessità del permesso di costruire, è inidonea, anche in astratto, a legittimare l’intervento con conseguente possibilità dell’ente locale di esercitare direttamente il potere edilizio sanzionatorio senza la previa rimozione in autotutela del titolo (Cons. Stato sez. IV n. 781/10);

Considerato che con la seconda e la terza censura i ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 37 d.p.r. n. 380/01, 19 l. r. n. 15/08 e dell’art. 19 l. n. 241/90 nonché eccesso di potere sotto vari profili perché gli interventi realizzati rientrerebbero nella categoria della "manutenzione straordinaria" e, comunque, non avrebbero comportato alcuna modifica di destinazione d’uso con conseguente illegittimità della sanzione demolitoria e di quella impeditiva dell’attività di vendita;

Considerato che i motivi in esame sono infondati in quanto, come si evince dal verbale di accertamento dell’abuso, nella fattispecie è stata realizzata una modifica di destinazione d’uso da cortile ed officina ad attività commerciale ed un aumento di volumetria;

Considerato che le predette caratteristiche dell’intervento sono incompatibili con la categoria della manutenzione straordinaria, quale prevista dall’art. 3 lettera b) d.p.r. n. 380/01, la quale presuppone la conservazione della precedente consistenza volumetrica e della pregressa destinazione d’uso non riscontrabile nella fattispecie in esame;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Colleferro, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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