Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2012, n. 2333 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

La Corte:

che L.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Potenza, depositato il 10.11.09, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannata ex lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 3000,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei Conti Basilicata;

che il Ministero non ha resistito con controricorso;

che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

OSSERVA

Motivi della decisione

Con i quattro motivi di ricorso il ricorrente lamenta sotto diversi profili che la Corte d’appello, a fronte di una eccessiva durata del processo di anni 29 anni, abbia liquidato la somma complessiva di Euro 3000,00 discostandosi dai parametri Cedu.

I motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono fondati.

Invero questa Corte di Cassazione ha già precisato che l’interpretazione della CEDU è di competenza della Corte CEDU sicchè alla giurisprudenza da questa elaborata il giudice nazionale deve fare riferimento, potendosene discostare, solo in presenza di particolari circostanze (Cass. civ. 30.09.2004 n 19638; Cass. civ. SS.UU. 26.12.04 n 1339) quali, ad esempio, la modestia della cosiddetta posta in gioco o l’inerzia della parte che non abbia presentato istanze sollecitatorie del processo.

Nella specie la Corte d’appello, pur avendo accertato un ritardo irragionevole di 29 anni, ha poi liquidato per tale periodo,tenuto conto della mancata presentazione di istanze di prelievo solo Euro 3000,00 discostandosi notevolmente ed immotivatamente dai parametri della CEDU (Cass. 21597/05).

Le censure vanno, pertanto, accolte con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 14.500,00 sulla base dei parametri Cedu (tenuto conto della mancata presentazione dell’istanza di prelievo) e di un periodo di eccessiva durata di anni ventinove.

Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 14.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia al pagamento della somma di Euro 14.500,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 850,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 800,00 per onorari, Euro 500,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese con aggiunta sia per la fase di legittimità che di merito delle spese generali e degli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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