T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8157

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il diniego di rilascio del visto per turismo del 11.3.2011 adottato dal Consolato generale d’Italia in Casablanca.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Eccesso di potere difetto di istruttoria e carenza di motivazione del provvedimento di diniego.

In data 22.6.2011 controparte ha depositato documentazione.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

a). in particolare, dalla relazione difensiva della PA, risulta quanto segue: "i richiedenti non hanno dimostrato di disporre di mezzi propri di sostentamento in quanto il Si. M.S. è titolare di una pensione mensile molto modesta pari a 830 Dirham marocchini (equivalenti circa a 70 euro) mentre la consorte Sig. ra A.I. non svolge alcuna attività lavorativa e non gode pertanto di alcun reddito. Si aggiunga che l’unico estratto conto bancario presentato, rispetto ai 12 richiesti dalla vigente normativa, riferibile al trimestre dicembre 2010febbraio 2011, presenta un saldo in attivo di circa 15 euro. La stessa invitante dei suddetti cittadini marocchini, la figlia, M.H., ha dichiarato nella lettera di invito che i medesimi risulterebbero trarre i propri mezzi di sostentamento da lei medesima.

Non è stata altresì dimostrata dai richiedenti la proprietà o comproprietà di alcuna unità immobiliare.

Non è stato pertanto dimostrato un effettivo interesse dei ricorrenti a fare rientro in Marocco al termine del periodo di validità di un eventuale visto di ingresso in Italia per turismo";

b). in sintesi, si ritiene sussistente un serio rischio migratorio non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validità di un eventuale visto di ingresso in Italia;

c). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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