Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 29-09-2011, n. 35314 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 27 ottobre 2010, il Tribunale di Venezia ha respinto l’appello di C.A. (condannato con sentenza non definitiva alla pena di anni sei e mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale ai danni di due bambine) inteso alla sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

A sostegno della conclusione, i Giudici hanno osservato che il mero decorso del tempo in stato di custodia, senza altri elementi significativi, non fosse idoneo ad attenuare le esigenze cautelari;

inoltre, la pregressa inosservanza alle prescrizioni degli arresti domiciliari dimostrava l’incapacità di controllo del C. con inadeguatezza della richiesta misura meno afflittiva.

Per l’annullamento della ordinanza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e rilevando:

– che i Giudici, nella valutazione della prognosi di recidiva, non hanno tenuto conto delle positive condizioni soggettive dell’imputato (status sociale, cultura, incensuratezza):

– che aveva contravvenuto a prescrizioni secondarie degli arresti domiciliari e non ha mai approfittato di questo stato per adescare minori:

– che la misura alternativa è eseguibile presso i suoi genitori che vigilerebbero sulla osservanza delle prescrizioni.

Le deduzioni dell’atto di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.

Per i Giudici, il fondamentale dato ostativo alla richiesta dell’imputato è stato incentrato nella condotta tenuta in regime di arresti domiciliari nel corso del quale il C. ha approfittato della autorizzazione a recarsi ad una visita medica per pedinare un teste (fatto per cui pende un processo).

Da questo comportamento (la cui gravità l’imputato ha cercato inutilmente di sminuire), il Tribunale ha tratto il ragionevole e consequenziale convincimento della incapacità di autocontrollo del C. e del non miglioramento delle condizioni che avevano giustificato la misura carceraria per la esigenza prevista dall’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c. La conclusione si basa su un elemento certo e specifico – dal quale è possibile dedurre il concreto pericolo di recidiva – e la motivazione che la sorregge è congrua, completa, corretta e, pertanto, non può essere censurata in sede di legittimità.

Non sono idonei a mettere in discussione la conclusione del Tribunale gli elementi segnalati dal ricorrente a suo favore che non gli hanno inibito di commettere i reati per cui è processo nè di trasgredire alle prescrizioni; il comportamento tenuto durante gli arresti domiciliari non è stato "integerrimo" (come definito dal ricorrente); nessun mutamento delle originarie esigenze di cautela è evidenziabile nè è stato evidenziato nell’atto di ricorso.

In tale contesto, l’imputato (con censure al limite della inammissibilità) chiede sostanzialmente una rinnovata ponderazione della gravità delle sue infrazioni ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dello Istituto Penitenziario competente perchè provveda a sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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