Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2012, n. 2325 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Venezia, con decreto del 10.6.08, ha respinto la domanda di P.L. di riconoscimento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio pensionistico, da lui promosso dinanzi alla Corte dei Conti con ricorso del gennaio 98 e definito con sentenza di rigetto del febbraio 2007.

La Corte territoriale ha ritenuto che il P. non potesse ignorare che la domanda proposta era palesemente infondata, in quanto basata su una tesi giuridica priva di sostegno normativo ed in contrasto con un costante orientamento giurisprudenziale. Ha quindi escluso, sul rilievo del difetto di una condizione soggettiva di incertezza, che il ricorrente avesse patito quel patema d’animo che è presupposto indispensabile per il riconoscimento del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo.

P.L. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, che sono fra loro strettamente connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, P.L. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 della CEDU, nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato. Assume che l’indennizzo da equa riparazione spetta a tutte le parti del processo, attori o convenuti, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, salvi i casi di abuso del processo, del quale deve dare prova la parte che ne eccepisce la ricorrenza, e che l’eventuale infondatezza della domanda avanzata non vale ad escludere la sussistenza del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla ritardata definizione del processo.

I motivi sono fondati e meritano accoglimento.

Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale se non ricorrono, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. SS.UU. 1338/04).

L’esito del giudizio, pertanto, non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo nè incide sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportarne l’eccessiva durata, salvo che questa non abbia promosso una lite temeraria o non abbia abusato del processo.

Da tali principi la Corte territoriale si è discostata, traendo la prova dell’assenza del danno dalla (supposta) consapevolezza del ricorrente dell’impossibilità di accoglimento della domanda avanzata alla Corte dei Conti perchè contraria alla normativa esistente e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale. Sennonchè non è sostenibile alcuna equiparazione fra siffatta domanda ed una lite temeraria, posto che, sostanzialmente, non esiste normativa insuscettibile di diversa interpretazione, e che non sono infrequenti i casi in cui principi interpretativi consolidati vengono posti in discussione da sentenze successive, alla luce di contributi dottrinari, di interventi (sempre richiedibili) del giudice delle leggi o anche solo di un’evoluzione dell’ordinamento, determinata da nuove esigenze emerse nella coscienza collettiva.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia, che deciderà in diversa composizione, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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