T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8149 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 263 del 26.6.2006 il Comune di Velletri ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 1 TUE); (si sostiene che, almeno in relazione al tombamento del fosso demaniale, non si tratta di intervento di nuova costruzione; il fosso in questione è stato tombato da oltre 30 anni, lo stesso Sig. Paolo Bologna ha dichiarato questa circostanza alla PG);

2). Difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata;

3). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e mancanza di istruttoria.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in base alle considerazioni che seguono:

a). il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato e supportato da idonea istruttoria;

b). in particolare, nelle premesse dello stesso, risulta che l’atto presupposto è il verbale redatto dal Comando di Polizia municipale di Velletri n. 26/06 del 18.5.2006 dal quale emerge che "nella proprietà una parte di un fosso demaniale è stata sottoposta a lavori di tombamento dello stesso mediante tubi in cemento prefabbricato e ricarico di terra sino ad occultarne il percorso che prima avveniva a cielo aperto";

c). peraltro, il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è – soltanto – la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che – essendo tale ordine un atto dovuto – esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20987);

d). infine, si tratta di zona sottoposta a vincolo paesaggistico;

e). in ultimo, l’allegato verbale di sommarie informazioni, in data 17.5.2006, (dal quale risulta che, al 29.12.2000, il fosso in questione era già tombato con tubi e soletta in cemento; e che, comunque, nel 2005, la proprietà è stata venduta al ricorrente B.M.) non appare sufficiente a smontare gli accertamenti istruttori svolti da controparte.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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