T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8148 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 674 del 9.5.2006 il Comune di Roma ha ordinato alla ricorrente la demolizione di alcune opere abusive.

In particolare, si tratta di "ristrutturazione in un immobile a destinazione commerciale. Risultano eseguite opere di demolizione e ricostruzione con riduzione della superficie da mq 210 circa a mq 95 e relativo distacco dal resto del corpo di fabbrica".

Nelle premesse del provvedimento risulta, altresì, che sussiste "vincolo Aree assoggettate alle norme sulla protezione delle bellezze naturali, D. Lgs. n. 42/2004)".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Invalidità e/o inefficacia del provvedimento di demolizione attesa la pendenza di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001;

2). Violazione e falsa applicazione art. 33 DPR 380/2001, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria; (si sostiene che si tratta di riduzione della cubatura con adeguato intervento);

3). Violazione artt. 9 e 10 L. 241/90; violazione Statuto Comune di Roma approvato con delibera di CC. 22/2001 e n. 10/2004, anche con riferimento al regolamento dei procedimenti amministrativi approvato con delibera di CC. 125/96; violazione art. 97 Cost.;

4). Violazione e/o falsa applicazione di legge per difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza di interesse pubblico alla demolizione; violazione principi generali in materia, anche in relazione art. 3 L. 241/90; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di pubblico interesse;

5). Violazione e falsa applicazione sotto diversi profili della normativa disciplinante la denuncia di inizio attività, con particolare riferimento art. 2 L. 662/96 e art. 23 DPR 380/2001 anche con riferimento art. 19 L. 241/90; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione art. 33 DPR 380/2001.

Con ord. n. 6181/2006 è stata accolta la domanda cautelare in ragione della presentata istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 DPR n. 380/01, in ordine alle opere in contestazione.

In data 8.7.2011 il resistente ha depositato ulteriore memoria difensiva dalla quale risulta che "con determinazione dirigenziale n. 688 del 22.5.2009 la domanda di c.e. in sanatoria postuma è stata respinta".

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo – trattandosi di opere abusive realizzate in zona vincolata – nessuna rilevanza può assumere in questa sede la domanda di accertamento di conformità presentata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, successivamente all’adozione dell’ordine di demolizione.

Peraltro, come risulta dagli atti di causa, con la determinazione dirigenziale n. 688 del 22.5.2009 la domanda di c.e. in sanatoria postuma è stata respinta.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene, anche con il supporto della perizia di parte, che vi è stata una sostanziale riduzione della cubatura e che, eventualmente, la PA doveva emettere un provvedimento di sanzione pecuniaria e non di demolizione.

Sul punto, il Collegio ritiene che la censura non merita positivo apprezzamento in quanto la valutazione circa la possibilità di dar corso alla sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, disciplinata dall’art. 33 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla all’atto di diffida a demolire (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 08 ottobre 2009, n. 199).

Conseguentemente, l’esito negativo di tale valutazione non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della fase di esecuzione in danno.

Con il terzo motivo l’interessata lamenta la violazione delle norme procedimentali di cui agli artt. 9 e 10 della L. 241/1990.

In proposito, sostiene che – con nota 10400 del febbraio 2006 ha comunicato al Municipio XX l’ottenimento del parere favorevole da parte della Regione Lazio.

Anche questi vizi non meritano positivo apprezzamento in ragione della loro natura meramente formale e alla luce della nuova previsione di cui all’art. 21 octies della L. 241/1990.

Inoltre, pure infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Come è ampiamente noto, il provvedimento che ingiunge la demolizione è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell’opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2009, n. 5229; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 07 settembre 2009, n. 4899; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16 luglio 2009, n. 7036; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 aprile 2009, n. 3579).

Nella specie, l’entità e la tipologia dell’abuso non sono idonei a sovvertire il richiamato principio della prevalenza del pubblico interesse alla rimozione dell’abuso.

In ultimo, con l’ultimo motivo di ricorso, l’interessata sostiene che, relativamente al manufatto D, aveva presentato al Municipio XX una DIA in data 26.6.2003, prot. n. 24145 e che, pertanto, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, si sarebbe consolidato un legittimo affidamento.

Sul punto, si condivide quanto sostenuto in replica dal Comune (cfr., la nota depositata in data 8.7.2011).

Al riguardo, la determinazione impugnata ha, legittimamente, sanzionato il comportamento abusivo della ricorrente consistente nella "realizzazione di opere di ristrutturazione in maniera oggettivamente difforme dalla presentata DIA".

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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