Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2012, n. 2323 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G. e M.M. – proprietarie di un terreno sito nel territorio del Comune di (OMISSIS) occupato il 25.5.75 dalla ERSECI s.p.a., cui il Ministero dei Lavori Pubblici aveva delegato, ai sensi della L. n. 1042 del 1951, l’attuazione del piano di ricostruzione post-bellico del centro abitato del Comune – con citazione del 19.11.04 convennero in giudizio il Ministero e l’ente territoriale predetti dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, per sentirli condannare al pagamento delle indennità di occupazione legittima.

Con sentenza del 1.9.08, il giudice adito, accogliendo l’eccezione sollevata da entrambi i convenuti, respinse la domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato. La Corte territoriale rilevò che la prescrizione era iniziata a decorrere dalla data dell’occupazione, mentre la domanda, in assenza di pregressi atti interruttivi, era stata proposta per la prima volta con citazione del 5.2.1991, introduttiva della causa promossa dalle stesse attrici dinanzi al Tribunale per ottenere anche il risarcimento dei danni subiti per la perdita del terreno, acquisito dall’Amministrazione comunale in via di accessione invertita, che si era conclusa con sentenza del 2002 con la quale il giudice si era dichiarato incompetente a decidere sulla liquidazione delle indennità.

G. e M.M. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui il Comune di Cassino ed il Ministero intimato hanno resistito con separati controricorsi.

Motivi della decisione

1) Con l’unico motivo di ricorso, M.G. e M., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentano che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del documento da esse prodotto sub. 9), in allegato alle note autorizzate depositate il 12.5.05, costituito da copia dell’atto di citazione notificato il 15.11.82 alla ERSECI s.p.a. per ottenere il pagamento delle indennità di occupazione, accompagnata da certificazione della cancelleria del Tribunale di Cassino attestante la cancellazione dal ruolo del procedimento il 20.5.94.

Le ricorrenti rilevano che, ai sensi dell’art. 1310 c.c., tale atto doveva ritenersi interruttivo della prescrizione anche nei confronti del Ministero e del Comune di Cassino, tenuti al pagamento delle indennità in via solidale con la ERSECI, e che pertanto, a partire dal 15.11.82 era iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, interrotto dalla citazione del 5.2.91, e formulano quesito di diritto con il quale chiedono se la Corte d’Appello di Roma, ignorando il documento, abbia violato l’art. 115 c.p.c., comma 1. 2) Il motivo va dichiarato inammissibile.

Le ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbero dovuto compiutamente illustrare la decisività del documento, precisando perchè TERSECI era tenuta al pagamento delle indennità in via solidale con il Comune ed il Ministero, e chiarire se nel corso del giudizio di merito si fossero limitate a produrlo o ne avessero anche prospettato la rilevanza probatoria ai fini del rigetto dell’avversa eccezione di prescrizione: solo in questo secondo caso, infatti, potrebbe imputarsi alla Corte di merito (certamente non tenuta a sapere se la società cui erano stati affidati i lavori avesse o meno assunto nei confronti delle espropriate l’obbligazione di pagamento delle indennità, usualmente posta a carico degli enti esproprianti) di aver violato il disposto dell’art. 115 c.p.c..

Va aggiunto che, in difetto di tale precisazione, il formulato quesito di diritto si rivela del tutto generico sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed inidoneo ad integrare quella sintesi del fatto controverso richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., nel caso di denuncia di un vizio di motivazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Comune di Cassino in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, ed in favore del Ministero in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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