T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-10-2011, n. 8147

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento di diniego del 13.6.06 il Consolato Generale d’Italia in Nigeria a Lagos ha respinto il visto per il turismo richiesto dalla ricorrente il giorno 12.06.06 (n. di riferimento 36281 – pratica n. 0003567).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge per carenza e/o difetto di motivazione;

2). Violazione di legge ( L. 241/90), normativa sul giusto procedimento.

3). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.

Alla Camera di Consiglio del 27.2.2007, con ord. n. 969, è stata accolta la richiesta cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato sulla base della documentazione, prodotta dalla ricorrente in ordine alla propria situazione economica.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente al vizio di eccesso di potere per difetto e genericità di motivazione entro i termini che di seguito si vanno ad esporre.

A ben vedere l’Amministrazione si è limitata ad opporre un diniego generalizzato senza alcuna menzione specifica delle ragioni sottese al provvedimento.

In sostanza, sulla base degli atti, non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e restano non altrimenti comprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta, che non risulta esplicitata in modo chiaro e sufficiente, sì da porre in grado l’interessata di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell’eventuale rinnovamento del procedimento.

In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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